Cassazione Civile, Ordinanza n. 30951/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale e sanzioni in relazione all’acquisto, nel 1998, di alcuni fondi rustici. La società acquirente aveva chiesto e ottenuto nei gradi di merito l’annullamento dell’atto, sostenendo di avere diritto all’agevolazione per l’imprenditore agricolo. La commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che, per le società agricole, bastasse l’iscrizione nel registro e la conduzione del terreno per cinque anni, senza necessità della certificazione richiesta ai coltivatori diretti. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità/motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per aver la sentenza d’appello richiamato difese di una parte non costituita e per aver parlato di genericità dei motivi; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina agevolativa di cui agli artt. 12 e 13 l. n. 153/1975 e della nota all’art. 1 della tariffa del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che, per gli atti stipulati nel 1998, l’acquirente doveva produrre entro tre anni la certificazione dei requisiti, e che la società non aveva provato né l’iscrizione nel registro né la coltivazione quinquennale del fondo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la sentenza di appello comprensibile e sufficientemente motivata nonostante alcuni riferimenti imprecisi o non decisivi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per l’atto stipulato nel 1998 si applicava la disciplina vigente allora, che non estendeva automaticamente alle società agricole la qualifica soggettiva rilevante per l’agevolazione, né rendeva applicabile retroattivamente la normativa successiva del 2001. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro l’atto di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio per la complessità e l’evoluzione normativa della materia.
Norme richiamate
La censura di nullità della sentenza è stata esclusa perché la motivazione, pur con alcuni riferimenti imprecisi, era comunque intellegibile e adeguata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.
È stato il parametro processuale invocato per dedurre la nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.
È stato il parametro del motivo di violazione di legge accolto dalla Corte.
artt. 12 e 13 della legge n. 153 del 1975
La Corte ha ricostruito la disciplina agevolativa vigente al momento della stipula e ha escluso che, prima delle modifiche del 2001, le società agricole rientrassero automaticamente tra i beneficiari dell’aliquota ridotta.
artt. 12 e 13 della legge n. 153 del 1975
È richiamato quale base della disciplina delle società/cooperative agricole, ma la Corte ne limita l’applicazione alla normativa vigente ratione temporis.
nota I) all’art. 1 della parte I della tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986
Prevedeva, per gli atti traslativi agevolati, l’obbligo di produzione della certificazione entro tre anni; in mancanza, l’ufficio recupera la differenza d’imposta.
art. 11 preleggi
La Corte lo richiama come principio generale di irretroattività delle leggi, applicabile anche nella materia tributaria salvo espressa deroga.
art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000
art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000
Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo diversa previsione normativa.
Richiamato come esempio di disciplina successiva e innovativa, non applicabile agli atti anteriori.
La Corte ne afferma il carattere innovativo e la non retroattività; l’estensione della qualifica di imprenditore agricolo alle società opera solo per il futuro.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
art. 101, secondo comma, cod.proc.civ.
Non era necessario il contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d’ufficio perché si trattava di questione di puro diritto.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’agevolazione fiscale va applicata secondo la disciplina vigente al momento dell’atto, salvo espressa previsione di retroattività; le norme successive di estensione del beneficio, se innovative, non si applicano agli atti anteriori.
- Le agevolazioni fiscali hanno natura speciale e non sono estensibili in via analogica a soggetti non espressamente indicati dalla legge, specie quando la norma prevede requisiti soggettivi specifici per l’accesso al trattamento di favore.
- Quando la controversia investe il presupposto giuridico soggettivo di un beneficio fiscale, il giudice può rilevare d’ufficio la mancanza del diritto, ove la questione sia di puro diritto e non introduca nuovi fatti o eccezioni in senso stretto.
- Il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non è dovuto per le sole questioni di diritto rilevate d’ufficio; esso è richiesto soprattutto per questioni di fatto o miste che richiedano nuove allegazioni o prove.
- Una motivazione che, pur contenga imprecisioni terminologiche o riferimenti non essenziali, esprima comunque in modo comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione non è nulla per motivazione apparente.
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