Cassazione Penale, Sentenza n. 8384/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rullo chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riguardo a: (1) reati commessi tra il 12/01/2011 e luglio 2012 a Cernusco sul Naviglio, giudicati dalla Corte d'appello di Milano (sentenza 3/5/2014, definitiva 27/1/2015); (2) il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso commesso in epoca successiva al 1/4/2005 e giudicato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (sentenza 19/2/2016, definitiva 20/6/2018). Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile la richiesta perché il giudice della cognizione aveva già escluso la continuazione nei confronti dello stesso imputato, precludendo una nuova valutazione anche se venivano allegati elementi non valutati in precedenza. Rullo ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 c.p.p. (per contrasto con artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e con l'art. 13 CEDU) lamentando che la norma non consente l'applicazione della continuazione quando questa sia stata riconosciuta per gli stessi fatti a favore di altro soggetto; ha poi contestato la mancata considerazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordinanza che aveva accolto la medesima istanza per il coimputato Michelangelo Belcastro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che l'esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione nei confronti dello stesso imputato impedisca una valutazione diversa da parte del giudice dell'esecuzione, anche se la continuazione è stata riconosciuta per i medesimi fatti a favore di un coimputato. La Corte ha motivato che l'art. 81 c.p. si fonda sul 'programa criminoso' soggettivo, che può variare tra i partecipanti nonostante la partecipazione a una stessa riunione. Ha altresì escluso che il riconoscimento della continuazione per un imputato produca automaticamente effetti estensivi sugli altri. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità ha condannato Rullo al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
La norma regola la rilevabilità della continuazione in sede di esecuzione; la Corte interpreta che non consente di superare il giudicato già formato dal giudice della cognizione nei confronti dello stesso imputato
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione si fonda sul medesimo programma criminoso, elemento tipicamente soggettivo che può differire tra i partecipanti, per cui la riconducibilità dei reati alla stessa ideazione criminale va valutata rispetto alla determinazione del singolo
La configurazione dell'associazione mafiosa e la possibile continuità con i reati fine richiedono che tali reati siano stati programmati al momento della determinazione individuale a partecipare al sodalizio
Norma che consente la condanna pecuniaria per ricorso manifestamente inammissibile; applicata per imporre a Rullo il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Costituzione
artt. 3, 24, 111, 117 Cost.
Le censure costituzionali sollevate sono state respinte: la Corte ritiene compatibile il regime dell'art. 671 c.p.p. con i principi costituzionali richiamati, in quanto il giudicato della cognizione preclude la diversa valutazione in sede esecutiva
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
La censura relativa all'art. 13 CEDU è stata ritenuta infondata nella misura in cui non è ravvisato un vulnus al rimedio effettivo derivante dall'applicazione dell'art. 671 c.p.p.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano), Rv. 279430
Principio consolidato che la continuazione tra associazione mafiosa e reati fine richiede una verifica puntuale che i reati fine fossero già programmati al momento dell'adesione del singolo; evita automatismi estensivi
Massime di principio
- La decisione del giudice della cognizione sulla sussistenza della continuazione nei confronti di un imputato è vincolante in sede di esecuzione: non è ammessa una diversa valutazione dall'organo esecutivo quando la questione sia stata già decisa
- La continuazione è fondata su un elemento soggettivo (il medesimo programma criminoso) e va valutata rispetto alla determinazione criminale del singolo; la partecipazione a una stessa riunione non determina automaticamente il vincolo di continuazione per tutti i partecipanti
- Il riconoscimento della continuazione a favore di un coimputato non produce automaticamente effetti estensivi sugli altri imputati: occorre prova specifica della medesima determinazione criminale del singolo
- In sede esecutiva non è possibile aggirare il giudicato del giudice della cognizione allegando elementi nuovi che non siano idonei a superare la preclusione derivante dalla decisione già passata in giudicato
- Chi propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); pertanto valutare attentamente la novità e la fondatezza delle ragioni prima di impugnare
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