Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27205/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errori di fatto: (1) in relazione al capo P (art. 73 D.P.R. 309/90) si deduce che la sentenza non avrebbe considerato l'assoluzione del correo Mammoliti Sebastiano (padre del ricorrente), la quale, secondo il ricorrente, chiarirebbe che il termine "blocchetti" intercettato si riferiva al pagamento di un affitto e non a proventi illeciti, con riflessi sulla responsabilità del ricorrente; (2) in relazione ai capi Al e A6 (sempre art. 73 D.P.R. 309/90) si deduce che esisterebbero sentenze di assoluzione in altro giudizio (Corte d'appello di Catania) — in un caso non definitiva per il ricorrente e in altro definitiva per il fratello Domenico — che determinerebbero un vizio per ne bis in idem e un errore di fatto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. Il Collegio ha ritenuto che le censure prospettate non costituiscono errori di fatto sindacabili con il rimedio ex art. 625-bis c.p.p., ma valutazioni di merito/giudizio (non rimediabili con il ricorso straordinario). La Corte ha osservato che la Corte di Cassazione aveva già motivato la valutazione probatoria (ff. 46, 48, 51, 54) tenendo conto delle censure difensive e ritenendole prive di vizi di fatto e di diritto. Eventuali conflitti di giudicati o contrasto di sentenze avrebbero dovuto essere perseguiti con le vie appropriate (giudizio di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p. o incidente di esecuzione ex art. 669 c.p.p.), ove sussistano i presupposti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è limitato agli errori di fatto derivanti da erronea percezione; non sindacabile se la causa dell'errore è una valutazione di giudizio. Pertanto non è applicabile per contestare valutazioni probatorie o di merito.

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti; i capi di imputazione si riferiscono a partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati fine, e la Corte ha ritenuto gli elementi probatori sufficienti a fondare la condanna.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferita nel testo in relazione al principio del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che le censure collegate a presunti giudicati contrastanti non costituiscono errori di fatto sindacabili con l'art.625-bis, ma potenziali profili da valutare con strumenti quali la revisione.

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Indicata come la via idonea per proporre giudizio di revisione quando emergono sentenze che possono contrastare il giudicato: la Corte ha invitato, se del caso, a ricorrere alla revisione.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Citato come possibile strumento (incidente di esecuzione) per contestare vizi in fase esecutiva previa verificazione dei presupposti; non è invece lo strumento del ricorso straordinario ex art.625-bis.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori di fatto derivanti da percezioni fuorviate e non è strumento idoneo a sindacare valutazioni di merito o valutazioni probatorie operate dal giudice.
  • La presenza di assoluzioni o sentenze in altri procedimenti non determina automaticamente la possibilità di ottenere l'annullamento di una condanna tramite il ricorso straordinario; conflitti tra giudicati devono essere perseguiti con la revisione (art. 630 c.p.p.) o, se pertinenti, con l'incidente di esecuzione (art. 669 c.p.p.), quando ricorrono i relativi presupposti.
  • L'assoluzione di un coimputato (anche se familiare) non si riverbera automaticamente sulla posizione di un altro imputato: occorre dimostrare che il giudicato assorbente e definitivo investa in modo decisivo gli stessi fatti e la stessa posizione giuridica dell'imputato per poter fondare un effetto esterno.
  • Per prospettare un vizio per ne bis in idem è necessario provare l'identità materiale e giuridica dei fatti e la definitività del primo giudizio; decisioni non definitive hanno limitata efficacia ai fini della contestazione di un altro giudicato.
  • Quando si intende far valere sentenze di altri procedimenti a favore della propria posizione difensiva è importante sollevare e documentare tempestivamente tali elementi nei gradi di giudizio ordinari o, se successivamente emerse, valutare il rimedio della revisione piuttosto che il ricorso straordinario ex art. 625-bis.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.