Cassazione Penale, Ordinanza n. 23279/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari. Dal testo emerge che l'impugnazione conteneva due motivi: il primo lamentava violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il secondo censurava la decisione nella parte in cui aveva dichiarato inammissibili i motivi nuovi, ritenuti non collegati all'unico motivo dedotto con l'atto di appello. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo era meramente reiterativo e non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando dati oggettivi sintomatici di una effettiva abitualità della condotta. Il secondo motivo è ritenuto generico e non specifico, perché non si confronta con la ratio della decisione sull'inammissibilità dei motivi nuovi; la Corte richiama l'art. 585, comma 4, c.p.p., secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità discende sia dalla natura reiterativa del primo motivo, privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sia dalla genericità e non specificità del secondo motivo, che non si confrontava con la ragione decisoria sull'inammissibilità dei motivi nuovi.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è negata quando la motivazione di merito evidenzi una effettiva abitualità della condotta sulla base di dati oggettivi.
L'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi che non siano collegati all'atto di impugnazione originario.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile perché reiterativo.
- La doglianza contro il diniego della particolare tenuità del fatto non può superare il vaglio di legittimità se non censura specificamente gli argomenti della decisione di merito, specie quando questa valorizzi elementi oggettivi di abitualità della condotta.
- I motivi nuovi non possono eludere il filtro di ammissibilità: se sono estranei o non collegati ai motivi originari dell'impugnazione, l'inammissibilità dell'atto principale si riflette anche su di essi.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
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