Cassazione Penale, Sentenza n. 26515/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 17/01/2023 che aveva rigettato gli appelli cautelari avverso il rigetto GUP della richiesta di revoca del sequestro preventivo su due compendi immobiliari. Denunciano: (i) violazione dell'art. 321 c.p.p. per mancato controllo giurisdizionale sull'esecuzione del sequestro su beni appartenenti a terzi e su cespiti diversi da quelli indicati dal GIP; si censura l'esecuzione di provvedimenti su beni intestati a terzi (Lewczuk, Anfuso) e l'acquisizione di immobili successiva alla richiesta di sequestro; (ii) violazione dell'art. 321 c.p.p. per l'impossibilità di giustificare a posteriori il sequestro con la successiva condanna per art. 11 d.lgs. 74/2000 e per l'utilizzo della sentenza di condanna depositata dopo i termini processuali; (iii) violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza di motivazione circa i presupposti per sequestrare beni di terzi e sull'effettiva disponibilità dei cespiti da parte degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione, trattando il ricorso ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020, lo dichiara inammissibile. Motivazioni: il primo motivo è inammissibile perché introduce questioni non dedotte analiticamente in sede di appello cautelare e i ricorrenti non hanno interesse processuale idoneo essendo non titolari dei beni; il secondo motivo è inammissibile perché le questioni attengono al merito (fumus delicti) e, dopo la sentenza di condanna anche non definitiva, il giudice della cautela deve attenersi alla ricostruzione di merito; il terzo motivo è assorbito dalle stesse ragioni e riguarda valutazioni di merito che spettano alla Corte d'appello nel giudizio di merito. La Corte conferma che l'effettiva disponibilità giuridica dei beni rileva ai fini del sequestro per confisca per equivalente anche se l'acquisizione è anteriore al reato. Sono condannati i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Predisposizione del rito cartolare per trattare il ricorso in Cassazione in materia cautelare; applicato per il trattamento del ricorso.
Richiamato in relazione al controllo giurisdizionale sull'esecuzione del sequestro; la Corte rileva che le doglianze basate su elementi non sottoposti al giudice dell'appello sono inammissibili.
Norma dell'appello cautelare richiamata indirettamente: le questioni che non sono state dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
Richiamato con riferimento al difetto di motivazione; la Corte ritiene che le censure sulla motivazione circa la disponibilità dei beni siano questioni di merito già esaminate o da esaminare nei gradi di merito.
Reato fiscale posto a fondamento del sequestro; la Corte osserva che la sentenza di condanna anche non definitiva valorizza la ricostruzione di merito e giustifica la valutazione del fumus del reato ai fini della cautela reale.
art. 240, comma primo, cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: i beni utilizzati come strumenti del reato o comunque pertinenti alla confisca per equivalente possono essere sottoposti a sequestro.
art. 273, comma primo, cod. proc. pen.
Rilevante per il riferimento alla valutazione dei gravi indizi; dopo il rinvio a giudizio e in particolare dopo sentenza di condanna, la valutazione del fumus è assorbita dalla decisione di merito.
Richiamato per il limite della cognizione del giudice dell'appello: le valutazioni di merito sul prosieguo del giudizio devono rispettare la ricostruzione compiuta in sede di giudizio di merito.
Massime di principio
- Non è ammesso in Cassazione sollevare per la prima volta questioni che non siano state dedotte in sede di appello cautelare; tali censure devono essere proposte al giudice dell'appello.
- Il soggetto non titolare del bene sequestrato ha interesse a impugnare il provvedimento solo se ha un interesse concreto e attuale alla restituzione; la legittimazione aggrava la possibilità di gravame se non titolare effettivo.
- Dopo una sentenza di condanna, anche non definitiva, il giudice della cautela deve generalmente uniformarsi alla ricostruzione di merito e non può riesaminare liberamente i fatti già accertati in sede di merito per ridefinire il fumus del reato.
- Le questioni relative alla disponibilità effettiva dei beni e ad elementi fattuali rilevanti per la confisca per equivalente sono questioni di merito che spettano al giudice del merito e non al giudice di legittimità chiamato a valutare la correttezza formale del provvedimento.
- Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rileva la disponibilità giuridica dei beni al momento del vincolo, indipendentemente dalla data di acquisizione degli stessi rispetto al reato.
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