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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17197/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un ente locale per il corrispettivo di forniture di energia elettrica. Il tribunale aveva revocato il decreto ma condannato comunque l’ente al pagamento del residuo capitale; la corte d’appello aveva confermato la condanna, ritenendo infondata l’eccezione di nullità del rapporto per mancanza di copertura finanziaria e osservando che l’ente non aveva dimostrato l’inesistenza di un impegno di spesa o l’assenza delle somme nei bilanci degli anni interessati. In cassazione l’ente ha proposto due motivi: con il primo ha contestato l’ammontare del credito, deducendo che alcuni pagamenti già eseguiti avrebbero ridotto il capitale dovuto; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 182, 183 e 191 del TUEL, sostenendo che, in mancanza di impegno contabile e copertura finanziaria, l’obbligazione non poteva vincolare l’ente e il contratto sarebbe nullo, con conseguente impossibilità per la creditrice di ottenere il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato in relazione la sentenza d’appello e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi consolidati in materia di spese degli enti locali e verifica dello specifico contenuto della delibera autorizzativa della spesa. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 182 TUEL

    richiamato dal ricorrente tra le norme del testo unico degli enti locali, ma nel ragionamento decisivo la Corte valorizza soprattutto l'art. 191 TUEL e il sistema delle spese degli enti locali

  • art. 183 TUEL

    richiamato dal ricorrente tra le norme del testo unico degli enti locali

  • art. 191 TUEL

    comma 1; comma 3; comma 4

    gli enti locali possono effettuare spese solo in presenza di impegno contabile registrato e attestazione di copertura finanziaria; in mancanza, il terzo può rifiutare la prestazione e l'obbligazione ricade sul funzionario o amministratore che abbia consentito la fornitura in violazione della norma

  • art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000

    consente il riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio, ma solo con apposita deliberazione espressa dell'organo competente e nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento accertati per l'ente

  • art. 97 Cost.

    richiamato come fondamento del principio di buon andamento che sorregge la disciplina dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per l'ammissibilità dei documenti prodotti in cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come rito camerale di trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Negli enti locali, gli atti che generano obbligazioni pecuniarie sono validi e vincolanti solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa e dalla copertura finanziaria; la mancanza di tali presupposti può determinare la nullità della deliberazione autorizzativa e del contratto esecutivo.
  • La mera esecuzione della prestazione da parte del terzo, anche se pacifica e avvenuta, non basta da sola a rendere direttamente imputabile l'obbligazione all'ente locale, se manca la corretta procedura di assunzione della spesa.
  • Se la richiesta di beni o servizi non rientra nello schema tipizzato dall'art. 191 TUEL, l'obbligazione non sorge in capo all'ente ma in capo all'amministratore o funzionario che ha autorizzato la prestazione, con possibile esclusione dell'azione di indebito arricchimento verso l'ente.
  • Il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'ente è possibile solo mediante espressa deliberazione dell'organo competente; non è sufficiente un comportamento concludente degli organi rappresentativi.
  • Nel giudizio di legittimità, la nullità può essere rilevata anche d'ufficio, sicché non è decisivo che la relativa questione sia stata sollevata solo in una fase successiva del merito.
  • Quando il giudice di merito omette di verificare il contenuto concreto della delibera di spesa e la sua compatibilità con il quadro normativo sugli impegni degli enti locali, la decisione è censurabile per falsa applicazione della disciplina contabile pubblicistica.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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