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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08258/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte della società poi fallita, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2008, relativa alla compensazione di crediti IRES per l’anno 2007. L’Ufficio aveva disconosciuto una cessione infragruppo di eccedenze IRES per euro 802.368,00 perché nella dichiarazione non risultavano le indicazioni richieste dall’art. 43-ter d.P.R. n. 602/1973: estremi dei cessionari e importi ceduti. In appello la CTR ha accolto solo in parte la domanda della contribuente, ritenendo efficace nei confronti del Fisco la cessione per euro 516.457,00 sulla base della sopravvenuta disciplina introdotta nel 2012, e ha inoltre annullato integralmente la cartella pur prendendo atto della parziale acquiescenza della società per euro 285.912,00. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 43-ter d.P.R. n. 602/1973, perché la norma applicabile ratione temporis era quella originaria, che subordinava l’efficacia della cessione verso l’amministrazione all’indicazione in dichiarazione dei cessionari e delle quote cedute, mentre la modifica del 2012 non era retroattiva; inoltre si deduce che la dichiarazione integrativa non poteva essere usata per introdurre ex novo una scelta opzionale irrevocabile; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., poiché la CTR, pur riconoscendo che una parte del debito era stata sostanzialmente non contestata, ha annullato l’intera cartella imponendo all’Amministrazione una nuova iscrizione a ruolo anche per la quota residua non contestata.

La decisione

La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso dell’Agenzia. Anzitutto ritiene tempestivo il ricorso per cassazione. Poi afferma che la CTR ha errato nell’applicare retroattivamente il comma 2-bis dell’art. 43-ter d.P.R. n. 602/1973: per il periodo d’imposta 2007 valeva la disciplina originaria, secondo cui la cessione infragruppo delle eccedenze IRES è efficace verso l’amministrazione solo se la dichiarazione del cedente indica gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti. Poiché tali indicazioni mancavano, la compensazione non era opponibile al Fisco. Inoltre la Corte rileva che la sentenza di appello è viziata da ultrapetizione, perché, dopo aver riconosciuto la parziale acquiescenza della contribuente per euro 285.912,00, ha annullato integralmente la cartella invece di mantenerla almeno per quella parte non contestata. La causa viene decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto dell’originario ricorso della contribuente contro la cartella. Le spese di merito sono compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 43-ter d.P.R. n. 602/1973

    Per il periodo d’imposta considerato, la cessione delle eccedenze IRES è efficace verso l’amministrazione finanziaria solo se la dichiarazione del cedente indica i soggetti cessionari e gli importi ceduti; la disciplina del comma 2-bis, introdotta nel 2012, non si applica retroattivamente.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per correggere scelte opzionali già effettuate nella dichiarazione originaria, ma solo per emendare errori formali o di calcolo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per la censura di violazione di legge relativa all’art. 43-ter d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro dedotto per la censura di nullità della sentenza per ultrapetizione/violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o attribuire d’ufficio un effetto diverso da quello devoluto dalle parti; è vizio di ultrapetizione l’annullamento totale di una cartella quando era pacifica o non contestata una parte del debito.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione decorre secondo la disciplina processuale applicabile; nel caso concreto la Corte ne afferma la tempestività tenendo conto della proroga per giorni festivi.

  • art. 155 c.p.c.

    Se il termine scade in giorno festivo o in giorni che determinano la proroga di diritto, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Una volta cassata la sentenza, la Corte può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell’art. 43-ter d.P.R. n. 602/1973, la cessione infragruppo delle eccedenze IRES è opponibile al Fisco solo se la dichiarazione del cedente contiene gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti; in mancanza, la compensazione è inefficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
  • La modifica normativa introdotta nel 2012 alla disciplina delle cessioni infragruppo delle eccedenze IRES non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle dichiarazioni con scadenza successiva alla sua entrata in vigore.
  • La dichiarazione integrativa non può essere impiegata per introdurre ex post una scelta opzionale non espressa nella dichiarazione originaria, ma soltanto per correggere errori materiali, formali o di calcolo.
  • Sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito annulla integralmente un atto impositivo pur in presenza di una parte del debito non contestata o già acquiescente, invece di limitare la decisione alla sola quota devoluta in giudizio.
  • La Corte di cassazione può definire il merito senza rinvio quando, cassata la sentenza impugnata, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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