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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00243/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia riguarda un appartamento sito in Napoli. La parte resistente aveva convenuto in giudizio la controparte deducendo di esserne proprietaria esclusiva in forza di un atto pubblico di compravendita del 12 giugno 1993, stipulato quando i due erano conviventi, e chiedendo l'accertamento della proprietà esclusiva e il rilascio dell'immobile. Il ricorrente si era difeso sostenendo che il trasferimento fosse soltanto apparente o comunque fiduciario: secondo la sua prospettazione, l'immobile sarebbe rimasto di sua proprietà, l'intestazione alla controparte sarebbe stata fatta per ragioni fiscali, il prezzo non sarebbe stato pagato e contestualmente al rogito sarebbe stata sottoscritta una controdichiarazione con obbligo di ritrasferimento a semplice richiesta dell'effettivo proprietario. In riconvenzionale chiedeva prima l'accertamento del pactum fiduciae e il trasferimento ex art. 2932 c.c., poi, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha riformulato la propria posizione chiedendo la declaratoria di simulazione assoluta o relativa della compravendita. I motivi di ricorso per cassazione hanno censurato: 1) la qualificazione della modifica della domanda come mutatio libelli inammissibile; 2) la mancata declaratoria di nullità della compravendita per simulazione ex art. 1414 c.c.; 3) la mancata ammissione delle prove orali sullo smarrimento dell'originale della controdichiarazione e sulla simulazione; 4) la violazione delle regole sulla prova testimoniale in materia di simulazione e del principio di prova scritta; 5) la ritenuta inutilizzabilità della copia della controdichiarazione come principio di prova scritta; 6) l'erronea attenuazione dell'onere probatorio dell'azione di rivendica ex art. 948 c.c. in presenza della contestazione del titolo da parte del convenuto. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo, il terzo e il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassando con rinvio la sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo, il quinto e il sesto, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto, in sintesi, che la domanda riconvenzionale fosse stata legittimamente modificata da richiesta di trasferimento ex art. 2932 c.c. a domanda di accertamento della simulazione assoluta della compravendita, perché le due domande erano alternative e riferite alla medesima vicenda sostanziale; ha inoltre censurato la mancata ammissione della prova testimoniale sullo smarrimento della controdichiarazione e sulla simulazione, rilevando che la richiesta era tempestiva e che l'ipotesi allegata rientrava nell'eccezione al divieto di prova per testimoni di cui all'art. 2724 c.c. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda riconvenzionale alla luce di tali principi e solo se la riterrà infondata potrà esaminare la domanda di rivendicazione della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda originaria riconvenzionale di trasferimento del bene era stata proposta come attuazione di un preteso pactum fiduciae; la Corte richiama la norma come termine di confronto rispetto alla successiva domanda di simulazione, ritenendo ammissibile la modifica in quanto sostitutiva e alternativa della prima.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    La modificazione della domanda è ammessa anche con riguardo a petitum e causa petendi, purché resti connessa alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudichi il diritto di difesa della controparte.

  • art. 1414 c.c.

    La domanda di simulazione assoluta della compravendita avrebbe dovuto condurre, se fondata, a dichiarare la non produzione di effetti del contratto traslativo.

  • art. 2722 c.c.

    Il divieto di prova testimoniale opera per patti anteriori o contestuali contrari al contenuto di un documento, ma deve essere coordinato con le eccezioni di cui all'art. 2724 c.c.

  • art. 2724 c.c.

    La prova per testimoni può essere ammessa, tra l'altro, quando il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento che gli forniva prova del fatto dedotto; la Corte ritiene che la fattispecie allegata dal ricorrente fosse astrattamente sussumibile in tale eccezione.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all'originale rileva ai fini della valutazione del documento prodotto in copia e della necessità di dimostrarne l'autenticità o la provenienza.

  • art. 2712 c.c.

    La Corte richiama la disciplina delle riproduzioni meccaniche in relazione alla contestazione della fotocopia della controdichiarazione.

  • art. 1417 c.c.

    Per la simulazione tra le parti, la prova testimoniale è ammessa nei limiti di legge quando ricorrono i presupposti dell'eccezione al divieto di prova orale.

  • art. 1350 c.c.

    La Corte richiama la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti traslativi immobiliari, nel cui ambito assume rilievo la prova della simulazione o della controdichiarazione.

  • art. 948 c.c.

    L'azione di rivendicazione richiede la prova rigorosa della proprietà, ma la questione viene rinviata al giudice di merito perché subordinata all'esito della riconvenzionale sulla validità/simulazione del titolo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura relativa all'onere probatorio della rivendica viene assorbita, ma la norma è richiamata come parametro del motivo di ricorso.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono le norme che individuano i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo quale parametro della valutazione della prova documentale e della sua idoneità a integrare principio di prova scritta.

Massime di principio

  • La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è ammissibile anche quando incida sugli elementi oggettivi della pretesa, se la domanda nuova è sostitutiva di quella originaria, resta collegata alla medesima vicenda sostanziale e non comprime il diritto di difesa della controparte.
  • Non costituisce mutatio libelli inammissibile il passaggio da una domanda di attuazione del vincolo fiduciario a una domanda di accertamento della simulazione del medesimo negozio, quando entrambe siano alternative e riferite al medesimo rapporto sostanziale.
  • Nel giudizio di simulazione, il divieto di prova testimoniale sui patti contrari o anteriori al documento va coordinato con l'eccezione per perdita incolpevole del documento che forniva la prova del fatto dedotto; in tal caso la prova orale può essere ammissibile.
  • La tempestività della richiesta istruttoria va valutata avendo riguardo al momento in cui la parte viene posta in condizione di allegare l'impedimento probatorio, non al mero deposito o alla mera contestazione della copia documentale.
  • L'azione di rivendicazione richiede prova rigorosa del diritto di proprietà, ma la relativa valutazione può restare assorbita o comunque subordinata all'esito dell'accertamento sul titolo dedotto in via riconvenzionale come pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveProprietà
RamiContrattiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaGiudicato

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