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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11062/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la detrazione dal cumulo di pena in esecuzione dei periodi di custodia cautelare subiti (2/8/1992-13/5/1993; 26/3/1996-30/7/1997; 19/2/1997-29/10/1999, per complessivi 3 anni 11 mesi 28 giorni) e la rideterminazione del cumulo mediante applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78, 2° comma, cod. pen., lamentando che nel cumulo attuale non erano stati sommati tutti gli anni di reclusione (54 anni, 10 mesi e 20 giorni) e chiedendo che il cumulo fosse ridotto all'ammontare massimo di 30 anni e da questo fosse poi detratta la custodia cautelare.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile: a) per preclusione processuale, essendo la domanda mera riproposizione di identica istanza già rigettata con provvedimento del 14/01/2020 senza elementi nuovi; b) perché manifestamente infondata, in quanto i periodi di custodia cautelare indicati erano già stati computati a scomputo di una specifica pena (sentenza della Corte d'appello di Bari del 29/12/1998, irrevocabile il 18/6/1999) e non possono essere nuovamente detratti in un cumulo successivo; inoltre il ricorso era generico e non precisava i cumuli che si intendevano contestare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore può ridurre il cumulo ma va applicato nell'ambito di ciascun cumulo parziale; non è ammessa una applicazione "globale" su un unico cumulo che comprenda reati commessi in periodi diversi.

  • art. 76 cod. pen.

    Il principio di unicità della pena non legittima la cumulabilità indiscriminata di pene relative a reati commessi in tempi differenti: l'unità del rapporto esecutivo si applica solo per reati commessi prima dell'inizio della detenzione.

  • art. 80 cod. pen.

    La doglianza richiamante questa norma è stata ritenuta generica e priva di dimostrazione: la sentenza non evidenzia violazioni che impongano diverso computo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In sede esecutiva vige il divieto di 'bis in idem' processuale: non sono ammesse riproposizioni identiche già definitivamente respinte senza elementi nuovi.
  • I periodi di custodia cautelare possono essere detratti una sola volta: se già utilizzati per scomputo di una pena irrevocabile non possono essere nuovamente sottratti in cumuli successivi.
  • Il cumulo delle pene va formato cronologicamente mediante cumuli parziali: si detrae ogni periodo di custodia dal cumulo parziale pertinente e si applica l'art. 78 all'interno di ciascun cumulo, non su un unico cumulo "globale" che comprenda reati commessi in tempi diversi.
  • Le impugnazioni sui conteggi devono essere specifiche e documentate: richieste generiche o non circostanziate sono inammissibili.
  • Il criterio moderatore dell'art. 78 non può essere usato per aggirare il principio che la pena non può precedere il reato; l'ordine cronologico dei fatti e delle carcerazioni è determinante nel calcolo del cumulo.

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