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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31980/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente asilo aveva adito il Tribunale di Venezia, ex art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, contro il diniego della Commissione territoriale della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il Tribunale aveva respinto l'impugnazione ritenendo insussistenti i presupposti per ogni forma di protezione. In Cassazione il ricorrente impugnava tale decreto, ma il ricorso è stato scrutinato d'ufficio sotto il profilo preliminare della validità della procura speciale: la procura apposta in foglio separato risultava priva della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. L'Amministrazione si è costituita soltanto con memoria tardiva e non con rituale controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio il vizio della procura speciale: mancava infatti la certificazione da parte del difensore della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, requisito indispensabile per la validità del ricorso per cassazione nelle controversie disciplinate dall'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008. Non sono state liquidate spese, poiché l'Amministrazione non si è ritualmente costituita con controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    Per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e la data deve essere certificata dal difensore; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    Rappresenta la disciplina ordinaria della procura speciale, richiamata come termine di confronto rispetto alla disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato come disposizione generale sulla procura per il ricorso per cassazione, superata nella materia in esame dalla disciplina speciale.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio senza necessità di previa sottoposizione alle parti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale della norma sulla procura speciale, poi respinta dalla Corte costituzionale.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale della norma sulla procura speciale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale della norma sulla procura speciale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale della norma sulla procura speciale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato per il possibile contrasto della disciplina interna con il diritto UE e la CEDU, questione poi respinta.

  • direttiva 2013/32/UE

    Richiamata in relazione alla questione di legittimità costituzionale della disciplina della procura speciale.

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato nell'ordinanza.

  • art. 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato nell'ordinanza.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato nell'ordinanza.

  • artt. 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati nel giudizio di costituzionalità menzionato nell'ordinanza.

  • artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU

    Richiamati nel giudizio di costituzionalità menzionato nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale il ricorso per cassazione è inammissibile se la procura speciale non è conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e se il difensore non certifica tale posteriorità.
  • La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 prevale sulla disciplina ordinaria della procura speciale di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c. e introduce un requisito formale autonomo e rigoroso.
  • Il difetto dei requisiti formali della procura speciale è rilevabile d'ufficio in Cassazione, senza necessità di contraddittorio preventivo sulla questione di inammissibilità.
  • Se l'Amministrazione non si costituisce ritualmente con controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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