Cassazione Penale, Sentenza n. 7480/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 07/07/2023 con cui, in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio, il Tribunale di Napoli aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del giudice monocratico e confermata in appello. Nel ricorso per cassazione si denunciavano violazioni degli artt. 674 e 597, comma 5, cod. proc. pen., dell'art. 168 cod. pen. e vizi motivazionali, sostenendo che la I sezione aveva accolto l'originario ricorso non perché fosse in discussione la possibilità del giudice di primo grado di concedere la sospensione, ma l'esistenza di presupposti che giustificavano la revoca da parte della Corte d'appello (ossia che la Corte d'appello era già a conoscenza dei precedenti ostativi)
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel pronunciarsi in sede di rinvio, abbia correttamente attuato il principio enunciato nella sentenza rescindente: occorreva verificare se i presupposti ostativi alla concessione della sospensione condizionale fossero documentally noti al giudice di cognizione che aveva concesso il beneficio. La Corte ha confermato che è legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale quando l'ostacolo (es. precedenti ostativi) era ignoto al giudice di primo grado ma noto alla Corte d'appello, e quando il pubblico ministero non aveva impugnato né formalmente sollecitato l'illegittimità del beneficio. Ha precisato altresì che il potere di revoca del giudice d'appello ha natura discrezionale e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Considerato come norma che pone limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena (ostativi nei confronti di chi abbia già ottenuto il beneficio). La Corte ha ritenuto necessario verificare se l'esistenza dei precedenti ostativi fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio; se fosse nota, l'errore sarebbe impugnabile nelle ordinarie sedi e non sanabile in sede esecutiva dopo l'irrevocabilità della sentenza
Norma richiamata dal ricorrente ma la sentenza non fornisce un'interpretazione specifica riferibile a questo articolo; dal testo non emerge un'applicazione diretta o una interpretazione elaborata della norma
Articolo invocato nel ricorso per censurare il provvedimento impugnato; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondate le doglianze mosse al riguardo e non ne ha valorizzato una specifica violazione
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Norma processuale citata dal ricorrente: dalla decisione non risulta che la Corte abbia ritenuto sussistente la violazione denunciata, pertanto non è emersa un'interpretazione favorevole al ricorrente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite entro il quale il motivo di ricorso è stato articolato; svolge funzione di delimitazione del thema del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; rilevanza procedurale
Richiamato per motivare il rigetto dell'istanza di trattazione orale: la controversia è stata ritenuta disciplinata dalla procedura di cui all'art. 611 (provvedimenti in camera di consiglio/rito scritto), giustificando la trattazione senza udienza orale
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza rescindente ha valore vincolante ai sensi di questa norma: il principio enunciato dalla Corte deve essere osservato dal giudice che decide in sede di rinvio
Norma che legittima la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
Massime di principio
- La revoca in executivis della sospensione condizionale della pena è legittima quando l'ostacolo alla concessione (es. precedenti ostativi) era documentalmente ignoto al giudice che ha concesso il beneficio e risultava invece dagli atti conosciuti alla Corte d'appello
- Se l'ostacolo era già noto al giudice che ha concesso la sospensione, la correttezza dell'atto va tutelata con i rimedi impugnatori ordinari prima che la sentenza diventi irrevocabile; una volta divenuta irrevocabile, non è rimediabile in sede esecutiva
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare se l'ostacolo fosse o meno noto al giudice della cognizione
- La potestà di revoca da parte del giudice d'appello ha natura discrezionale e surrogatoria rispetto al giudice dell'esecuzione: non si tratta di un obbligo automatico ma di una facoltà esercitabile anche d'ufficio in presenza dei presupposti
- Quando la Corte di Cassazione enuncia un principio in sede rescindente, tale principio vincola il giudice del rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.; pertanto il giudice deve conformarsi a quella indicazione nella decisione successiva
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