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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32860/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto avente a oggetto l’allestimento di tre autoveicoli industriali destinati all’esportazione in Bulgaria. La società incaricata dell’allestimento otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; la società committente proponeva opposizione, chiedendo anche in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento di una penale per ritardo e del risarcimento dei danni derivanti da presunti vizi dell’opera. Il Tribunale revocava il decreto, rideterminando il dovuto in favore dell’appaltatore dopo avere ritenuto provati, sia pure con liquidazione equitativa, danni e penali a favore della committente. In appello, però, la decisione veniva riformata: la Corte territoriale riteneva che il contratto si fosse perfezionato non sulla base della proposta originaria della resistente, ma per effetto dell’esecuzione iniziata dalla committente, con conseguente applicazione delle condizioni della proposta iniziale e non della successiva controproposta; escludeva quindi il ritardo imputabile all’allestitore, l’applicabilità della penale e la prova sufficiente dei vizi e del danno. La società committente ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1326 e 1327 c.c., sostenendo che la controproposta da essa formulata il 19 dicembre 2007, difforme dall’originaria offerta, costituiva nuova proposta e che l’inizio dell’esecuzione da parte della resistente integrava accettazione di tale controproposta; (2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando l’erronea interpretazione complessiva del regolamento contrattuale e della corrispondenza tra le parti, che avrebbe dovuto condurre a ritenere operante la disciplina della controproposta; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo che i fatti relativi ai vizi, alle conseguenze sul rapporto con il cliente bulgaro e all’applicazione della penale da parte di quest’ultimo erano stati specificamente allegati e non contestati, sicché il giudice avrebbe dovuto ritenerli provati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo e rigettando il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bari e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è stata l’erronea applicazione dell’art. 1326 c.c. da parte del giudice di merito: la mancata accettazione dell’originaria proposta impediva di considerare perfezionato il contratto sulla base di quella proposta mediante il solo inizio dell’esecuzione, mentre l’inizio dell’esecuzione da parte della controparte, in assenza di ulteriori interlocuzioni, doveva essere letto come accettazione della controproposta formulata dalla ricorrente, comprensiva delle relative scadenze e condizioni. Il secondo motivo è rimasto assorbito; il terzo è stato rigettato perché la valutazione sulla sussistenza della contestazione e della non contestazione è riservata al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    "Il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte"

    Se l'accettazione non è conforme alla proposta, essa vale come nuova proposta; il contratto si perfeziona solo quando la controproposta viene a sua volta accettata, anche tacitamente, salvo forme imposte dalla legge o da convenzione.

  • art. 1327 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni integrasse accettazione della controproposta, ma la Corte ha risolto la questione principalmente sulla disciplina dell'art. 1326 c.c.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto alla luce del comportamento complessivo delle parti e della corrispondenza intercorsa; il motivo è stato poi assorbito.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per l'interpretazione complessiva e sistematica delle clausole e degli scambi tra le parti; il motivo è stato assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione della contestazione o non contestazione dei fatti è rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione, e la deduzione tardiva della non contestazione è inammissibile se il giudice ha ritenuto tempestivamente contestato il fatto.

Massime di principio

  • Quando una proposta contrattuale non viene accettata e la controparte formula una controproposta, il contratto non può dirsi concluso sulla base della proposta originaria; l'eventuale esecuzione della prestazione va letta, in assenza di ulteriori elementi, come possibile accettazione della controproposta.
  • L'accettazione non conforme alla proposta integra una nuova proposta: il perfezionamento del contratto si realizza solo con l'accettazione della nuova proposta, anche mediante comportamento concludente, salvo che la forma scritta sia imposta.
  • L'interpretazione del regolamento contrattuale e della corrispondenza tra le parti deve essere coerente con l'intero svolgimento delle trattative e con i comportamenti tenuti dai contraenti, ma resta decisiva la sequenza proposta/controproposta/accettazione.
  • La sussistenza della non contestazione di un fatto è un apprezzamento di merito; se il giudice ha ritenuto il fatto contestato e non provato, la deduzione successiva della mancata contestazione non può essere introdotta in cassazione come nuova verifica del merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAppelloRicorso per cassazioneProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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