Cassazione Civile, Ordinanza n. 40310/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, rilevando che la controversia era stata definita in via agevolata e che non era stata proposta istanza di trattazione entro il termine previsto dall'art. 11, comma 10, quarto periodo, del d.l. n. 50 del 2017. Le spese di lite sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2007 emesso nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, limitatamente alla compensazione delle spese. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio la contribuente ha depositato documentazione attestante la definizione agevolata della controversia ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 e l'Agenzia ha dato atto dell'integrale pagamento delle somme richieste. Non essendo stata presentata alcuna istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina agevolativa, la Corte ha rilevato la sopravvenuta estinzione del giudizio.
Norme richiamate
Richiamato come base della definizione agevolata della controversia tributaria intervenuta nel corso del giudizio.
art. 11, comma 10, quarto periodo, D.L. n. 50 del 2017
"il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse"
La Corte applica la disposizione nel senso che, in assenza di istanza di trattazione nel termine previsto dopo la definizione agevolata, il processo deve essere dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata definita con la procedura agevolata prevista dalla legge e nessuna delle parti interessate presenta tempestiva istanza di trattazione, il giudizio si estingue per effetto della specifica disciplina speciale.
- La verifica dell'estinzione del processo può essere compiuta in cassazione sulla base della documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e del pagamento integrale delle somme dovute.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
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