Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40310/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, rilevando che la controversia era stata definita in via agevolata e che non era stata proposta istanza di trattazione entro il termine previsto dall'art. 11, comma 10, quarto periodo, del d.l. n. 50 del 2017. Le spese di lite sono state compensate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2007 emesso nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, limitatamente alla compensazione delle spese. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio la contribuente ha depositato documentazione attestante la definizione agevolata della controversia ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 e l'Agenzia ha dato atto dell'integrale pagamento delle somme richieste. Non essendo stata presentata alcuna istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina agevolativa, la Corte ha rilevato la sopravvenuta estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6 del D.L. n. 119/2018

    Richiamato come base della definizione agevolata della controversia tributaria intervenuta nel corso del giudizio.

  • art. 11, comma 10, quarto periodo, D.L. n. 50 del 2017

    "il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse"

    La Corte applica la disposizione nel senso che, in assenza di istanza di trattazione nel termine previsto dopo la definizione agevolata, il processo deve essere dichiarato estinto.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è stata definita con la procedura agevolata prevista dalla legge e nessuna delle parti interessate presenta tempestiva istanza di trattazione, il giudizio si estingue per effetto della specifica disciplina speciale.
  • La verifica dell'estinzione del processo può essere compiuta in cassazione sulla base della documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e del pagamento integrale delle somme dovute.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.