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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37423/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in relazione a un credito d'imposta fittizio collegato a interventi edilizi mai eseguiti o eseguiti solo in parte, nell'ambito della disciplina dei c.d. superbonus. Il tribunale del riesame ha annullato il sequestro ritenendo che: per il capo relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti non vi fosse prova del prezzo conseguito dall'indagato; per il capo relativo alla truffa aggravata ai danni dello Stato, il fatto fosse solo tentato, perché il credito era stato creato e ceduto a terzi ma non ancora riscosso o compensato, sicché mancava un effettivo danno patrimoniale per lo Stato e non era quindi configurabile la confisca per equivalente, richiamandosi il principio per cui la truffa si perfeziona con la riscossione o compensazione del credito. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto sub capo 56, sostenendo che il danno per lo Stato si sarebbe già prodotto con il riconoscimento del credito illecito, poiché l'Amministrazione diventerebbe immediatamente debitrice verso un terzo e subirebbe gli effetti negativi dell'iscrizione del credito e della sua spendibilità. La Corte, però, non decide nel merito del contrasto: rileva che la questione impone la rimessione alle Sezioni Unite, sia per il contrasto sulla qualificazione del fatto come truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. oppure indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., sia, in via subordinata, sul momento consumativo della truffa nei casi di credito d'imposta fittizio ceduto a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione non definisce il ricorso nel merito ma rimette la causa alle Sezioni Unite per dirimere due questioni di diritto: in primo luogo se la creazione di un credito d'imposta fittizio, fondato su lavori inesistenti e documentato da fatture false, integri truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche oppure indebita percezione di erogazioni pubbliche; in secondo luogo, ove si ritenga applicabile l'art. 640-bis c.p., se la semplice creazione del credito con successiva cessione a terzi realizzi la truffa consumata oppure soltanto tentata. L'ordinanza impugnata resta quindi sospesa nella sua definizione, e il procedimento viene devoluto al massimo consesso nomofilattico.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato come norma incriminatrice per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti contestata al capo 55

  • art. 640-bis c.p.

    richiamato come possibile qualificazione della condotta fraudolenta in materia di crediti d'imposta e superbonus; al centro del contrasto sul momento consumativo della truffa

  • art. 316-ter c.p.

    richiamato come possibile qualificazione alternativa del medesimo fatto, quale indebita percezione di erogazioni pubbliche, in rapporto di sussidiarietà rispetto alla truffa

  • art. 640-quater c.p.

    richiamato, insieme all'art. 322-ter c.p., dal tribunale per escludere la confiscabilità per equivalente nel caso ritenuto tentato

  • art. 322-ter c.p.

    richiamato dal tribunale quale base della confisca per equivalente e, correlativamente, della sua applicabilità ai soli reati consumati

  • art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    disciplina la cessione del credito d'imposta; rileva perché la cessione del credito fittizio è il passaggio fattuale discusso ai fini della consumazione del reato

  • art. 122-bis d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    richiamato quale disciplina del controllo preventivo e della sospensione cautelativa delle cessioni di crediti a rischio

  • art. 28-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    richiamato per la rimodulazione terminologica delle fattispecie relative alle erogazioni pubbliche e ai crediti d'imposta

  • art. 28-ter d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    richiamato per la disciplina speciale dei termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale

  • l. 17 luglio 2020, n. 77

    conversione del d.l. n. 34/2020, richiamata quale fonte della disciplina del superbonus

  • l. 28 marzo 2022, n. 25

    richiamata come legge di conversione che ha inciso sulla disciplina delle agevolazioni fiscali e sulla rubrica delle fattispecie

  • art. 640 c.p.

    richiamato in via sistematica per il concetto di truffa come reato di danno e per il momento consumativo legato all'effettiva deminutio patrimonii

  • art. 316-bis c.p.

    richiamato in via sistematica nelle ricostruzioni del sistema delle frodi pubbliche

  • art. 131-bis c.p.

    menzionato solo nella tassonomia interna del sistema, non nel testo della decisione

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi ai crediti d'imposta edilizi fittizi, la qualificazione tra truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni pubbliche dipende dalle concrete modalità del procedimento: se la pubblica amministrazione è indotta in errore da artifici o raggiri e svolge un'attività di valutazione sostanziale, può venire in rilievo l'art. 640-bis c.p.; se invece si limita a prendere atto di autodichiarazioni senza essere tratta in errore, può venire in rilievo l'art. 316-ter c.p.
  • La truffa è reato di danno e si consuma solo quando l'agente consegue l'ingiusto profitto con effettiva perdita patrimoniale per il soggetto passivo; la sola creazione di un'obbligazione o di un credito non basta, occorrendo la concreta deminutio patrimonii.
  • Nel sistema dei crediti d'imposta fittizi, la cessione del credito può essere considerata un post factum oppure un segmento consumativo a seconda della ricostruzione adottata; il momento consumativo della truffa è quindi controverso e va individuato in base alla concreta struttura dell'operazione e agli effetti economici prodotti.
  • La mera esistenza di un credito d'imposta fittizio non basta, di per sé, a stabilire se il danno per lo Stato sia già attuale oppure solo eventuale e successivo: il punto decisivo è se il credito abbia già prodotto una perdita patrimoniale immediata per l'ente pubblico o se questa si realizzi soltanto con la riscossione o la compensazione.
  • In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la configurabilità del vincolo reale dipende dalla consumazione del reato presupposto secondo la tesi adottata; se il fatto è solo tentato, occorre verificare la base normativa della misura e la sua riferibilità ai soli reati consumati.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseTruffaIndebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-terSequestro
RamiReati tributariReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConfisca

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