Cassazione Penale, Sentenza n. 15917/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha riconosciuto colpevole del delitto previsto dall'art. 336 c.p., deducendo: (i) carente motivazione sull'identificazione dell'autore del fatto; (ii) violazione dell'art. 603-bis c.p.p. per non avere la Corte d'appello riassunto la testimonianza della persona offesa; (iii) vizio di qualificazione e di motivazione in tema di dolo e fatto tipico, sostenendo che la sua condotta fosse una generica reazione minacciosa o, al più, resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 337 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici o manifestamente infondati: sul punto dell'identificazione il ricorrente non ha allegato elementi concreti a sostegno del dubbio; la mancata riassunzione delle prove dichiarative non era obbligatoria perché la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione per diversa valutazione giuridica dei fatti già accertati in primo grado; quanto al dolo e alla qualificazione giuridica, la Corte ha ritenuto provata la volontà minacciosa (anche per il gesto della mano in tasca) e la finalità di impedire l'adempimento del dovere d'ufficio (controllo del titolo di viaggio), escludendo che la riqualificazione in resistenza potesse cambiare il trattamento sanzionatorio. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per configurare il delitto commesso mediante minaccia diretta al capotreno con la finalità di impedirne l'adempimento d'ufficio (accertamento del titolo di viaggio e sanzione).
Il vizio invocato per la mancata riassunzione della testimonianza della persona offesa è stato ritenuto infondato: la riassunzione non è obbligatoria quando la Corte d'appello riforma la decisione per diversa valutazione giuridica dei fatti già accertati dal primo giudice.
Richiamata dal ricorrente come possibile riqualificazione (resistenza a pubblico ufficiale); la Corte ha osservato che la diversa riqualificazione non apporterebbe vantaggi sanzionatori, essendo analogo il trattamento, e che i fatti erano stati correttamente inquadrati nell'art. 336 c.p.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende e della valutazione dell'assenza o meno di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto la mancanza di pregio delle argomentazioni e quindi la responsabilità del ricorrente.
Massime di principio
- Una censura sulla identificazione dell'imputato va fondata su elementi di fatto concreti: semplici asserzioni generiche sono inammissibili.
- In appello il giudice non è obbligato a riassumere tutte le dichiarazioni già acquisite quando la riforma della decisione deriva da diversa qualificazione giuridica dei fatti accertati, non da nuove valutazioni probatorie.
- Per configurare il reato di minaccia a pubblico ufficiale è importante la prova di una volontà minacciosa concreta e della finalità di impedire o condizionare l'adempimento del dovere d'ufficio; gesti o parole connessi possono rafforzare la prova del dolo.
- La mera richiesta di riqualificazione del fatto (es. da minaccia a resistenza) non è utile se il trattamento sanzionatorio è equivalente; pertanto l'interesse a una diversa qualificazione deve essere concretamente motivato.
- Argomentazioni vaghe o non supportate da riferimenti probatori o giuridici non sono idonee a superare il filtro di ammissibilità in Cassazione e possono comportare condanna alle spese e ammenda.
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