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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20884/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un terzo acquirente di un bene immobile gravato da ipoteca, volta a ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sul presupposto che il credito garantito si fosse estinto per prescrizione. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla data di esigibilità stabilita in un piano di ristrutturazione del debito o, comunque, dalla scadenza dell’ultima rata di un piano di rimborso quindicennale, e che fosse irrilevante che gli atti interruttivi non fossero stati notificati anche al terzo acquirente; aveva inoltre ritenuto ventennale il termine per l’espropriazione del bene nei confronti del terzo acquirente. La corte d’appello aveva confermato il rigetto, dichiarando inammissibile per difetto di specificità il motivo di gravame sulla prescrizione e reputando infondata la censura di omessa pronuncia. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa e/o insufficiente motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la corte territoriale esaminato la doglianza; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto inammissibile il motivo di appello sulla decorrenza della prescrizione; 3) violazione degli artt. 2697, 2487 e 2880 c.c. e vizio motivazionale sul merito della prescrizione e della posizione del terzo datore d’ipoteca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini nel merito la questione della decorrenza della prescrizione e la posizione del terzo acquirente del bene ipotecato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la motivazione della sentenza d’appello risultava esistente, comprensibile e sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 342 c.p.c.

    Nel giudizio di appello il motivo deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate e delle ragioni di censura, ma senza formule sacramentali o necessità di un progetto alternativo di decisione; la corte territoriale ha errato nel dichiarare inammissibile, per difetto di specificità, un motivo che invece rispondeva a tali requisiti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le doglianze in cassazione sono state inquadrate nei vizi di violazione di legge e di motivazione; tuttavia il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo accolto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo quale norma sull’onere della prova, ma il relativo esame è stato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 2487 c.c.

    Norma richiamata nel terzo motivo, senza che la Corte ne abbia esaminato il contenuto nel merito per effetto dell’assorbimento.

  • art. 2880 c.c.

    Norma richiamata nel terzo motivo, non esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nella motivazione della corte territoriale per escludere l’applicabilità della prescrizione quinquennale agli interessi nel rapporto di mutuo, ma la Cassazione ha rilevato che non era stato affrontato il tema specifico della posizione del terzo datore d’ipoteca.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione dell’ordinanza nei termini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che l’impugnazione individui chiaramente i punti contestati della sentenza e confuti le ragioni della decisione, senza necessità di formule sacramentali o di un modello alternativo di decisione.
  • È errata la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello quando il gravame contenga una puntuale articolazione della censura e consenta di comprendere la questione devoluta al giudice del gravame.
  • La motivazione apparente o meramente assertiva non può sorreggere il rigetto di una censura decisiva, specie quando la decisione di merito ometta di confrontarsi con il tema effettivamente devoluto, diverso da quello esaminato in modo generico.
  • Quando un motivo di ricorso investe il merito di una questione non esaminata per effetto di una erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello, il relativo esame resta assorbito dall’accoglimento del motivo che censura l’errore processuale.
  • La valutazione della prescrizione del credito garantito da ipoteca nei confronti del terzo acquirente richiede un autonomo scrutinio della sua posizione processuale e sostanziale, non essendo sufficiente il mero richiamo alla disciplina del rapporto obbligatorio principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraPegno e ipoteca
RamiProcesso civileObbligazioniDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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