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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11326/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. Dal testo emerge che i motivi erano tre: il primo denunciava un vizio di notifica del decreto di citazione in appello al nuovo difensore, assunto come non destinatario della notifica; gli altri due censuravano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando la correttezza dell'applicazione della norma o la tenuta della motivazione resa dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la nomina del nuovo difensore era successiva alla rituale notifica eseguita al precedente difensore. Ha inoltre reputato gli altri due motivi meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le emergenze processuali e immune da manifesta illogicità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto non sindacabili in questa sede le censure che si limitavano a riproporre questioni già affrontate con motivazione congrua e corretta.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano in una censura meramente ripetitiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione di merito sia congrua, coerente e priva di manifesta illogicità.
  • La deduzione di un vizio di notifica al nuovo difensore è infondata se la notifica del decreto di citazione in appello è stata ritualmente eseguita al difensore precedentemente nominato e la nuova nomina è successiva a tale notificazione.
  • Il controllo di legittimità sul diniego della particolare tenuità del fatto non consente una nuova valutazione del merito se la motivazione del giudice di merito è giuridicamente corretta e adeguatamente argomentata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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