Cassazione Penale, Sentenza n. 9961/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma in appello per i reati di ricettazione e detenzione di prodotti con marchio contraffatto (art. 648 e 474 c.p.). Il ricorso deduceva: nullità della notifica del decreto introduttivo dell'appello (notifica telematica/ai sensi dell'art.161 c.p.p. presso studio di un avvocato che non era più difensore e che dichiarò di non conoscere il ricorrente); mancata indicazione di data/ora per l'interrogatorio ex art.375 c.p.p.; omissione dell'accertamento peritale in relazione alla presunta "contraffazione grossolana"; errata esclusione dell'ipotesi contravvenzionale ex art.712 c.p.; carenza motivazionale sulla non conversione della pena detentiva; e revoca ex officio della sospensione condizionale senza contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notifica, pur irregolare, non fosse nullificante perché il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore in occasione dell'istanza di gratuito patrocinio e dunque aveva effettiva conoscenza del procedimento tramite il rapporto fiduciario con il difensore; le altre censure (mancanza di data/ora per l'interrogatorio, esclusione del perizia sulla contraffazione grossolana, valutazione tra delitto e contravvenzione, mancata conversione della pena e revoca della sospensione condizionale) sono state giudicate infondate o adeguatamente motivate dalla Corte territoriale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevato che il delitto tutela la fede pubblica e si configura anche senza l'inganno dell'acquirente; non è escluso dalla "contraffazione grossolana": si tratta di reato di pericolo, per cui non è necessaria la realizzazione dell'inganno.
Riferimento alla ricettazione come fattispecie contestata; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come delitto sulla base degli elementi probatori.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
La notifica eseguita presso il domicilio eletto (anche se è lo studio del difensore) è valida; l'elezione di domicilio resa nell'istanza di gratuito patrocinio si estende al procedimento principale e non è soggetta a parcellizzazioni.
art. 157 (quarto comma, citato 8-bis)
Citata nella ricostruzione delle modalità di notifica telematica; la Corte ha ritenuto prevalente la validità della notifica eseguita sul domicilio eletto rispetto alla contestazione sull'uso della notifica telematica.
Riferito all'invito a rendere interrogatorio: la sentenza territoriale è stata ritenuta corretta nel ritenere che fosse stata fornita indicazione sufficiente per rendere l'interrogatorio entro il termine previsto, per cui l'assenza di una precisa ora non ha pregiudicato l'adempimento.
L'ipotesi contravvenzionale è stata esclusa dalla Corte di appello sulla base delle modalità di vendita e della assenza di documentazione fiscale; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.
Richiamato in tema di criteri per la conversione delle pene detentive brevi in sanzioni sostitutive: la decisione di non convertire è rimessa al prudente apprezzamento del giudice secondo i criteri di cui all'articolo.
Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali della parte privata che propone ricorso quando questo è rigettato; applicata dalla Corte alla luce del rigetto.
Massime di principio
- La notifica eseguita presso il domicilio eletto, anche se coincide con lo studio di un avvocato che successivamente non risulta difensore, può essere valida e non nullificante se il domicilio è stato regolarmente eletto e il rapporto fiduciario con il difensore ha reso conoscibile il procedimento al destinatario.
- La contraffazione "grossolana" non esclude automaticamente il reato di cui all'art.474 c.p.: trattandosi di reato di pericolo, non è necessario dimostrare che l'acquirente sia stato effettivamente tratto in inganno.
- La mancanza di indicazione precisa di ora (o di giorno) per un invito a rendere interrogatorio non è sempre causa di nullità se l'imputato è stato posto nelle condizioni di esercitare il diritto entro il termine previsto e non vi è prova di ostacolo concreto alla comparizione.
- La scelta di non convertire una pena detentiva breve in pena sostitutiva è discrizionaria e deve essere motivata sulla base dei criteri dell'art.133 c.p.; una motivazione congrua basta a escludere vizio di motivazione.
- Il giudice di appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena (e la non menzione) disposta in sentenza precedente senza violare il divieto della reformatio in peius quando tale revoca opera di diritto.
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