Ordinanza n. 696/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota della Regione Toscana del 5 luglio 2021 avente a oggetto “Obbligo servizio per la regolazione del servizio TPL anno 2020 – Istruttoria per il pagamento del saldo per i mesi di Gennaio – Dicembre 2020” con la quale sono state applicate “penali, sanzioni e decurtazioni” in danno della ricorrente; - di ogni altro atto connesso, antecedente e conseguente, ancorché allo stato non conosciuto, e in particolare: (i) della nota della Regione Toscana - Direzione Mobilità Infrastrutture e TPL - Settore Trasporto Pubblico Locale su gomma, a firma dell'ing. Becattini, del 24 maggio 2021; (ii) della nota della Regione Toscana Direzione Mobilità Infrastrutture e TPL - Settore Trasporto Pubblico Locale su gomma, a firma dell'ing. Becattini, del 21 dicembre 2020; (iii) della comunicazione di avvio del procedimento del 6 settembre 2019, prot. 03344050, mediante cui la Regione Toscana ha comunicato a One s.c. a r.l. l'avvio del procedimento relativo all'applicazione di penali con riferimento a un'asserita mancata consegna di documentazione e informazioni al nuovo aggiudicatario; (iv) in parte qua dell'art. 23 e dell'Allegato “Penali” di tutti gli atti d'obbligo succedutisi dal 1 gennaio 2020 alla data odierna e quindi, in particolare, i decreti dirigenziali del Settore Mobilità Infrastrutture e TPL della Regione Toscana n. 21075 in data 20-12-2019, n. 1058 in data 28-01-2020, n. 2865 in data 21-02-2020, n. 6157 in data 24-04-2020, n. 7815 in data 27-05-2020, n. 9473 in data 25-06-2020, n. 11761 in data 29-07-2020, n. 13405 in data 28-08-2020, n. 15278 in data 29-09-2020, n. 17336 in data 29-10-2020, n. 19346 in data 27-11-2020, n. 21504 in data 24-12-2020, n. 1181 in data 28-01-2021, n. 2939 in data 25-02-2021, n. 4682 in data 22-03-2021, n. 7067 in data 29-04-2021, n. 8997 in data 20-05-2021, n. 11052 in data 23-06-2021 e n.13277 in data 28-07-2021. E, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ONE S.C.AR.L. il 30 ottobre 2025, per l’annullamento e/o la nullità e/o l’inefficacia: - della nota della Regione Toscana del 5 settembre 2025 avente ad oggetto “Rif. Pec Regione Toscana del 05/07/2021 prot. n. 0279672 con oggetto “Obbligo servizio per la regolazione del servizio di tpl anno 2020 - Istruttoria per il pagamento del saldo per i mesi di gennaio-dicembre 2020-Riscontro vs nota dell’11 giugno 2021 acquisita al ns protocollo pec n. 253173 del 14/06/2021” Conclusione del procedimento in relazione agli adempimenti di cui all’art. 15 del Contratto Ponte. Conferma delle penali.” - di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e conseguente, ancorché allo stato non conosciuto; nonché per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Penale regionale di 2.505.000 euro per il ritardo nella consegna della documentazione e delle informazioni necessarie al subingresso del nuovo gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale, confermata con nota regionale del 5 settembre 2025
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota regionale del 5 luglio 2021 e gli atti presupposti, con i quali erano state applicate penali, sanzioni e decurtazioni connesse, tra l'altro, alla mancata o tardiva consegna di documentazione e informazioni al nuovo aggiudicatario del servizio TPL. Con motivi aggiunti del 30 ottobre 2025 ha impugnato la successiva nota del 5 settembre 2025, adottata all'esito della riattivazione del procedimento, con cui la Regione ha confermato la penale di 2.505.000 euro. La motivazione della conferma richiama il provvedimento dell'AGCM del 21 giugno 2022, che avrebbe accertato a carico della società un abuso di posizione dominante in relazione alle medesime condotte, nonché la sentenza del TAR Lazio - Roma n. 15059/2025, che ha respinto l'impugnazione del provvedimento dell'Autorità. La società ha chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto contro la sentenza del TAR Lazio, con udienza fissata al 15 ottobre 2026; in alternativa, ha chiesto il rinvio della discussione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di sospensione del giudizio. Ha ritenuto che l'appello pendente davanti al Consiglio di Stato contro la sentenza relativa al provvedimento AGCM costituisca questione pregiudiziale rispetto alla valutazione della legittimità di almeno una parte, e precisamente della parte più consistente, delle sanzioni regionali. La Regione ha infatti fondato la conferma della penale sugli accertamenti dell'Autorità, relativi alle medesime condotte. Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c., poiché sulla questione pregiudicante è già intervenuta una pronuncia di primo grado, e ha ritenuto applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., incluso nel rinvio alla disciplina processuale civile operato dall'art. 79, comma 1, c.p.a. Il giudizio è stato pertanto sospeso, senza decisione sul merito delle censure contro le penali.
Norme richiamate
Il rinvio alla disciplina del codice di procedura civile comprende anche l'art. 337, comma 2, c.p.c., quale base normativa per la sospensione del giudizio amministrativo pregiudicato.
Quando sulla questione pregiudicante è già intervenuta una decisione giudiziale, ma questa è stata impugnata, il giudizio pregiudicato può essere sospeso in presenza di una stretta ed effettiva pregiudizialità, al fine di evitare conflitti tra giudicati.
La sospensione necessaria prevista da tale disposizione non è stata ritenuta applicabile, poiché sulla causa pregiudicante era già intervenuta una decisione di primo grado.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sospensione del giudizio per pregiudizialità richiede che la decisione di un diverso giudizio, relativo alle medesime parti o comunque alla medesima questione decisiva, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione del giudizio sospeso, in modo da prevenire un conflitto di giudicati.
- Quando la questione pregiudicante è già stata definita da una pronuncia di primo grado, ma tale pronuncia è stata impugnata, la sospensione del giudizio amministrativo pregiudicato trova fondamento nell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a., e non nell'art. 295 c.p.c.
- La stretta pregiudizialità sussiste quando il provvedimento amministrativo impugnato nel giudizio pregiudicato si fonda, almeno in parte significativa, sugli accertamenti contenuti nell'atto oggetto del giudizio pregiudicante: l'esito dell'impugnazione di tale atto può condizionare la legittimità della successiva determinazione amministrativa.
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