Cassazione Penale, Sentenza n. 21154/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili i motivi del ricorso; non sono emerse circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione da parte dell'imputato e la rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p., ma ha constatato che il reato è estinto per prescrizione. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione (decisione resa a Roma il 21 aprile 2022).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 22/12/2020 che lo aveva assolto dal reato di tentata truffa ma lo aveva ritenuto responsabile per falsità (artt. 482 e 476 c.p.) consumata nel gennaio 2014, rideterminando la pena per la residua imputazione. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità e al divieto previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p. (vietata reformatio in pejus), censura inoltre l'utilizzazione di fotocopie come elemento di falsità e contesta la rinnovata determinazione della pena in appello che ha inciso sul decorso della prescrizione, maturata nel dicembre 2021, alla quale non ha rinunciato.
Norme richiamate
Le norme sono indicate come i reati per i quali il ricorrente è stato ritenuto responsabile (falsità e relativi delitti), oggetto di rideterminazione della pena in appello
art. 597, comma 3, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di reformatio in pejus; la Corte ha valutato la questione di legittimità della pronuncia di responsabilità e dell'aggravamento rispetto al primo grado
art. 129, comma secondo, c.p.p.
Richiamato dalla Corte per segnalare che non sussistono, con la necessaria evidenza, elementi tali da escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale
Giurisprudenza
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
Cita un principio di legittimità relativo alla valutazione della necessaria evidenza per l'esclusione del fatto o della responsabilità
Massime di principio
- Se in appello viene parzialmente assolta una fattispecie e la pena per le imputazioni residue viene aumentata, occorre verificare attentamente l'effetto di tale rinnovata determinazione sulla decorrenza e maturazione della prescrizione; la prescrizione maturata e non validamente rinunciata può determinare l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
- L'eventuale utilizzo di fotocopie come elemento di falso deve essere valutato in relazione alla sua idoneità probatoria: la Corte di legittimità verifica sia l'ammissibilità del motivo sia la sussistenza di circostanze che escludano l'esistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Il divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p. e principi affini) opera a tutela dell'imputato che impugna la sentenza; se l'appello dell'imputato produce una situazione complessiva peggiorativa, tale circostanza può costituire motivo di annullamento se lesiva del divieto e se incide su questioni come la prescrizione.
- Quando la Corte di Cassazione accerta che il reato è estinto per prescrizione, può annullare la sentenza senza rinvio, poiché l'estinzione sopravviene come causa estintiva dell'azione penale indipendente dalla valutazione nel merito.
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