Cassazione Civile, Ordinanza n. 08564/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un testamento olografo dell'11 settembre 2008, con cui il de cuius aveva istituito erede un soggetto diverso dal ricorrente. L'attore sosteneva che la scheda non fosse olografa, richiamando alcune anomalie del contenuto, la presunta postdatazione del testamento in base a un riferimento a un televisore acquistato solo successivamente, e lo stato di salute del testatore, che all'epoca assumeva oppiacei per lenire il dolore e sarebbe stato quindi incapace di intendere e di volere. Il Tribunale aveva rigettato la domanda sulla base della CTU, ritenendo che la scheda fosse stata interamente scritta e autografata dal testatore. In appello veniva disposta integrazione della consulenza, ma la Corte d'Appello confermava il rigetto, valorizzando l'autenticità della scheda, l'assenza di elementi di falsificazione e l'insussistenza di indici idonei a dimostrare la postdatazione o l'incapacità naturale. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, l'omesso esame di documenti decisivi, lamentando che il consulente tecnico avesse utilizzato scritture comparative in stampatello non acquisite tra quelle di sicura riferibilità al defunto, con conseguente nullità per extra petizione della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto precluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la c.d. doppia conforme, poiché la decisione di appello confermava quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto. Ha poi richiamato il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice. Inoltre ha evidenziato la genericità della censura, priva di specifica indicazione dei documenti asseritamente utilizzati in modo illegittimo. Ha infine richiamato Cass. S.U. n. 3086/2022 sulla distinzione tra nullità assoluta e relativa della CTU: l'acquisizione di documenti o l'accertamento di fatti secondari in violazione del contraddittorio integra al più nullità relativa, che deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata, circostanza non risultante dal ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile quando ricorra la doppia conforme e, in ogni caso, non si configura per il solo mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque valutato.
Nella doppia conforme impedisce di proporre in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., quando la decisione d'appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto.
La nullità assoluta derivante da accertamento di fatti principali estranei al thema decidendum da parte del CTU può essere fatta valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. S.U. n. 8054/2014
L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione.
Cass. S.U. n. 3086/2022
Il CTU può acquisire documenti necessari nei limiti del quesito e del contraddittorio; l'accertamento di fatti principali estranei al thema decidendum viola il principio dispositivo e determina nullità assoluta, mentre l'acquisizione di documenti o l'accertamento di fatti secondari in violazione del contraddittorio integra nullità relativa da eccepirsi tempestivamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare la sola valutazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico centrale è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando le due decisioni di merito si fondano sulle stesse ragioni di fatto.
- La censura relativa all'attività del consulente tecnico d'ufficio deve essere specifica: occorre indicare con precisione quali documenti sarebbero stati illegittimamente utilizzati e in quale modo abbiano inciso sulle conclusioni.
- Il consulente tecnico può acquisire documenti utili alla risposta ai quesiti, anche oltre le preclusioni istruttorie delle parti, purché non li utilizzi per provare fatti principali costitutivi o impeditivi della domanda o eccezione.
- Se il CTU acquisisce documenti o svolge attività in violazione del contraddittorio su fatti secondari, la nullità è relativa e deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- L'accertamento da parte del CTU di fatti principali estranei al thema decidendum o al potere dispositivo delle parti determina invece una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio.
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