Parere n. 1684/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Andrea Marcoccia, nella qualità di titolare della ditta individuale Marcoccia profumi di lusso di Marcoccia Andrea, contro Roma Capitale per l’annullamento: a) del provvedimento di sospensione della SCIA prot. CA/2025/107214 del 13 agosto 2025 n. CA/159942; b) del provvedimento del 17 ottobre 2025 Prot. CA/205777 con cui gli è stato comunicato l’avvio di diniego alla voltura dell’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici e della concessione di occupazione suolo pubblico nel chiosco-edicola sito in Via Montesanto tra civ.1 sx e 2 dx; c) del provvedimento del 19 novembre 2025 Prot. CA/2025/0225839 con cui gli è stato comunicato il diniego definitivo alla voltura dell’autorizzazione e al subingresso nella concessione di occupazione suolo pubblico dell’edicola; d) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della sospensione della SCIA e dei provvedimenti di diniego del subentro e della voltura dell’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici e della concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a un chiosco-edicola.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, dopo avere acquistato un’azienda avente a oggetto la gestione di un chiosco-edicola, ha presentato una SCIA per il subentro e la voltura delle licenze e autorizzazioni amministrative, nonché per gli adempimenti relativi all’occupazione di suolo pubblico. Roma Capitale ha dapprima sospeso la SCIA chiedendo l’integrazione della documentazione con copia registrata dell’atto notarile di compravendita, quindi ha comunicato l’avvio del procedimento di diniego e ha adottato il diniego definitivo del subentro e della voltura. Il ricorrente ha dedotto violazione delle norme generali sul procedimento amministrativo e sulla SCIA, della disciplina regionale e statale relativa alla vendita della stampa quotidiana e periodica, della disciplina capitolina sull’occupazione di suolo pubblico, nonché degli artt. 21, 24, 97 e 111 Cost., dell’art. 10 CEDU e dell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ha inoltre denunciato eccesso di potere, sviamento, difetto di istruttoria e vizio di motivazione, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti impugnati. La Sezione ha rilevato che il ricorso è stato esaminato senza la relazione ministeriale e senza controdeduzioni di Roma Capitale, e che gli atti disponibili presentano incongruenze circa le ragioni effettive del diniego: mancata integrazione documentale, installazione di un messaggio pubblicitario e verbale di violazione della disciplina regionale sulla vendita della stampa.
Il parere
Il parere non definisce né il merito né le questioni preliminari del ricorso. La Sezione ha disposto un supplemento istruttorio, ritenendo indispensabile acquisire una relazione documentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa raccolta degli elementi di fatto e di diritto presso gli uffici di Roma Capitale e delle relative controdeduzioni. La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, con un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni, e dovrà essere depositata entro novanta giorni dalla comunicazione del parere. Quanto all’istanza cautelare, esaminabile sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, la Sezione ha ritenuto che allo stato non fossero apprezzabili favorevolmente né il fumus boni iuris né il periculum in mora, anche in ragione delle incongruenze tra la ricostruzione del ricorrente e il contenuto del provvedimento comunale del 17 ottobre 2025. La trattazione è stata rinviata al primo trimestre del 2027, con riserva di decidere l’affare sulla documentazione già acquisita in caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori.
Osservazioni
Istruttoria ministeriale e controdeduzioni dell’amministrazione
La mancanza della relazione ministeriale e delle controdeduzioni di Roma Capitale impedisce allo stato di esprimere il parere sul merito del ricorso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve acquisire ogni utile elemento di fatto e di diritto dagli uffici capitolini e trasmettere una relazione documentata entro novanta giorni dalla comunicazione del parere.
Contraddittorio del ricorrente sulla relazione istruttoria
La relazione dovrà essere previamente inviata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Istanza cautelare
Allo stato non risultano favorevolmente apprezzabili né il fumus boni iuris né il periculum in mora. La valutazione è resa problematica anche dalle incongruenze tra quanto sostenuto nel ricorso e quanto emerge dal provvedimento comunale del 17 ottobre 2025.
Ragioni effettive del diniego
Dovranno essere chiariti, attraverso l’istruttoria, il rilievo della mancata risposta alla richiesta di integrazione della SCIA, la comunicazione relativa all’installazione di un messaggio pubblicitario e il verbale della Polizia Locale concernente una violazione della disciplina regionale sulla vendita della stampa quotidiana e periodica.
Norme richiamate
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario.
Sono invocati dal ricorrente con riferimento ai principi e alle garanzie del procedimento amministrativo, inclusi partecipazione e preavviso di rigetto; il parere interlocutorio non ne definisce l’applicazione al caso concreto.
l. 241/1990, artt. 18, 18-bis e 19
Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla presentazione e alla disciplina della SCIA e agli adempimenti documentali; il merito della censura resta impregiudicato.
art. 6 l.r. 22/2019
Richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina regionale della vendita della stampa quotidiana e periodica; la Sezione dispone ulteriori accertamenti senza pronunciarsi sulla violazione dedotta.
art. 69 l.r. 22/2019
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina regionale applicabile all’attività di edicola.
Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del subentro nell’attività commerciale e alla vendita della stampa; la questione non è decisa.
art. 16 della delibera dell’amministrazione capitolina n. 101/2023
Richiamato quale disciplina capitolina applicabile alle autorizzazioni e al subentro/voltura; il parere non ne interpreta definitivamente il contenuto.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa.
art. 21 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e alla vendita della stampa.
art. 10 CEDU
Invocato dal ricorrente a tutela della libertà di espressione.
art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato dal ricorrente a tutela della libertà di espressione e informazione.
Richiamata dal ricorrente in relazione al verbale di violazione contestato; il parere non esamina la fondatezza dell’addebito.
artt. 24, 97 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, ai principi di imparzialità e buon andamento e alle garanzie processuali; il parere non decide le relative censure.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando mancano la relazione ministeriale e le controdeduzioni dell’amministrazione resistente e gli atti disponibili presentano incongruenze rilevanti sulla fattispecie, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio e rinviare la trattazione senza pronunciarsi sul merito o sulle questioni preliminari.
- L’istanza cautelare nel ricorso straordinario può essere valutata sulla documentazione disponibile anche prima del completamento dell’istruttoria; tuttavia, in assenza di elementi sufficienti per apprezzare sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, non può essere accolta allo stato degli atti.
- Quando la relazione istruttoria è acquisita nel procedimento consultivo, essa deve essere previamente comunicata al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
- Il mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori può consentire alla Sezione di decidere sulla base della documentazione già presente agli atti.
Ricorso straordinario sul subentro in un’edicola
Il parere riguarda un ricorso straordinario, corredato da istanza cautelare, proposto dal titolare di una ditta individuale contro Roma Capitale. Sono impugnati la sospensione di una SCIA e i successivi atti comunali di avvio del procedimento e di diniego definitivo del subentro e della voltura dell’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici e della concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a un chiosco-edicola.
Premesse e vicenda amministrativa
Il ricorrente ha dichiarato di avere acquistato l’azienda in data 11 aprile 2025 e di avere presentato il 18 giugno 2025 una SCIA al SUAP di Roma Capitale per il subentro e la voltura delle licenze e autorizzazioni amministrative, nonché per gli adempimenti relativi al canone di occupazione del suolo pubblico.
Il 13 agosto 2025 Roma Capitale ha sospeso la SCIA, chiedendo la produzione di copia dell’atto notarile di compravendita debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Secondo il ricorrente, il Comune non avrebbe vietato l’attività né adottato prescrizioni conformative. Il 17 ottobre 2025 è stato comunicato l’avvio del procedimento di diniego e il 19 novembre 2025 è stato notificato il diniego definitivo del subentro e della voltura.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- violazione delle norme generali sul procedimento amministrativo, difetto di istruttoria e vizio di motivazione;
- violazione della disciplina sulla presentazione e sulla gestione della SCIA, nonché della disciplina statale e regionale relativa alla vendita della stampa quotidiana e periodica;
- violazione della disciplina capitolina applicabile all’autorizzazione e alla concessione di occupazione di suolo pubblico;
- violazione degli artt. 21, 24, 97 e 111 Cost., dell’art. 10 CEDU e dell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- eccesso di potere, anche sotto il profilo dello sviamento;
- violazione della l. 689/1981 in relazione agli addebiti contestati.
Svolgimento dell’istruttoria
A seguito del deposito diretto del ricorso, la Sezione ha chiesto al Ministero delle imprese e del made in Italy una relazione urgente sui fatti, in vista dell’esame dell’istanza cautelare. Il Ministero ha declinato la competenza e trasmesso gli atti al Ministero dell’interno, che a sua volta ha dichiarato la propria estraneità alla materia e li ha rimessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Quest’ultimo ha comunicato che la procedura istruttoria era ancora in corso e che non disponeva degli elementi necessari per predisporre la relazione, chiedendo il rinvio dell’adunanza. Alla data dell’adunanza del 23 luglio 2026 la relazione ministeriale e le controdeduzioni di Roma Capitale non risultavano pertanto disponibili.
Valutazione della Sezione sull’istanza cautelare
La Sezione ha ritenuto che la mancanza della relazione ministeriale e delle controdeduzioni dell’amministrazione impedisse, allo stato, di decidere il merito del ricorso. Anche la domanda cautelare non è stata accolta.
Sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, non sono stati ravvisati elementi sufficienti per apprezzare favorevolmente né il fumus boni iuris né il periculum in mora. La Sezione ha evidenziato alcune incongruenze tra la ricostruzione contenuta nel ricorso e il provvedimento comunale del 17 ottobre 2025.
In particolare, nel provvedimento comunale si afferma che:
- la richiesta di integrazione documentale del 13 agosto 2025, con sospensione della SCIA, non avrebbe ricevuto risposta;
- tale mancata risposta avrebbe determinato l’esito negativo della SCIA di subingresso;
- il ricorrente avrebbe presentato il 3 ottobre 2025 una comunicazione relativa all’installazione di un messaggio pubblicitario, pur non essendo ancora titolare dell’edicola;
- la Polizia Locale avrebbe trasmesso il 23 settembre 2025 un verbale di violazione della l.r. 22/2019 a carico della ditta.
Tali elementi non coincidono pienamente con la prospettazione del ricorrente, secondo cui il preavviso e il diniego sarebbero stati fondati su motivi meramente formali. La Sezione ha quindi ritenuto necessario chiarire le effettive ragioni del diniego e la rilevanza dei diversi fatti contestati.
Incombenti istruttori
La Sezione ha disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisca dagli uffici di Roma Capitale ogni elemento utile di fatto e di diritto e trasmetta una relazione istruttoria documentata entro novanta giorni dalla comunicazione del parere.
La relazione dovrà comprendere anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. A tal fine, essa dovrà essere previamente inviata al ricorrente, assegnandogli un termine non inferiore a venti giorni per presentare le proprie osservazioni.
Rinvio e conclusioni
La Sezione ha lasciato impregiudicata ogni questione di rito e di merito e ha rinviato la trattazione del ricorso a un’adunanza da fissare nel primo trimestre del 2027. In caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori, la Sezione si è riservata di decidere l’affare sulla base della documentazione già presente agli atti.
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