Cassazione Penale, Sentenza n. 18768/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/09/2022 che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. relativo all'ordinanza del 29/08/2022 del G.i.p. che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di danneggiamento seguito da incendio aggravato. Il ricorrente lamenta inosservanza ed errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione perché, a suo dire, il verbale dei Vigili del Fuoco attestava l'incendio solo dell'autovettura del carabiniere Belzamà e non l'interessamento di porzioni di immobile pubblico o di un palo dell'illuminazione pubblica, sicché non ricorrerebbe l'aggravante per l'interessamento di edificio pubblico
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia contrastato le ragioni del Tribunale secondo cui le risultanze investigative (uso di liquido altamente infiammabile sull'autovettura, incendio con successivo interessamento dell'area circostante, comunicazione del giorno successivo dal personale comunale sull'interessamento del palo dell'illuminazione e del solaio di copertura di un edificio pubblico) giustificavano la qualificazione del fatto come danneggiamento seguito da incendio aggravato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per integrare tale reato occorre che la condotta determini un pericolo di incendio valutato anche in relazione alle dimensioni del fuoco rispetto all'oggetto danneggiato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen. (danneggiamento)
La norma è richiamata nella qualificazione del reato; la Corte conferma che il danneggiamento seguito da incendio richiede valutazione del pericolo di incendio originato dalla condotta
art. 425, primo comma, n. 1 cod. pen. (aggravanti del danneggiamento)
Applicata per l'aggravante dovuta all'interessamento di un edificio pubblico; la Corte ritenne provato l'interessamento di parti di immobile pubblico e di un palo dell'illuminazione
art. 309 cod. proc. pen. (riesame)
Norma procedurale invocata per il riesame della misura cautelare; il ricorso verteva sul rigetto della richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente tra le disposizioni di diritto processuale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura procedurale riferita a detta norma
Ulteriore norma procedurale menzionata dal ricorrente; la Corte non ha accolto la doglianza sulla base di questa disposizione
art. 616 cod. proc. pen. (sanzioni per ricorso inammissibile)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende (euro 3.000,00), essendosi dichiarato il ricorso inammissibile
Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 35769 del 22/04/2020 (massima citata, Musco)
Precedente richiamato per precisare il principio di diritto: ai fini del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta determini un pericolo di incendio valutabile in relazione alle dimensioni del fuoco e all'oggetto danneggiato
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per la quantificazione della sanzione alla Cassa delle ammende, specificando che non si è ritenuto che il ricorso fosse proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per contestare in cassazione o richieste di riesame una qualificazione dei fatti basata su elementi probatori, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le risultanze concrete richiamate dal giudice di merito (es. referti, comunicazioni ufficiali, indagini tecniche) e non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede non solo l'appiccamento delle fiamme ma la sussistenza di un pericolo di incendio ossia la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio: tale valutazione è fattuale e si fonda sulle caratteristiche del liquido infiammabile, sulle dimensioni del fuoco e sull'effettivo interessamento di elementi circostanti.
- Se il giudice di merito documenta, anche tramite comunicazioni di enti locali o vigili del fuoco, l'interessamento di beni pubblici o di infrastrutture, l'aggravante per interessamento di edificio pubblico può essere ritenuta sussistente anche se l'evento principale riguarda un veicolo privato.
- In sede di impugnazione processuale, le doglianze meramente formali o non supportate da elementi probatori nuovi o da una critica specifica della motivazione del giudice di merito hanno scarse probabilità di successo e possono comportare condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).
- Per prevenire il rigetto per inammissibilità, l'impugnazione deve esporre con chiarezza in quale punto specifico della motivazione del provvedimento impugnato si rinviene l'errore e fornire argomentazioni o prove che mettano in discussione le risultanze ritenute decisive dal giudice di merito.
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