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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11748/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Foglietta, parte offesa, aveva chiesto la revoca dell'ordinanza del 10/03/2022 del Tribunale di Isernia che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di archiviazione (relativo a presunta diffamazione). La ricorrente denunciava che l'ordinanza aveva errato nel richiamare i reati degli artt. 371-bis e 378 c.p. anziché l'art. 595, commi 1 e 3 c.p. (diffamazione) oggetto del suo ricorso ex art. 21 d.lgs. 274/2000, e che era stata resa senza garantire il contraddittorio/avviso previsto, privandola così della possibilità di far valere la nullità formale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per abnormità del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il Tribunale di Isernia, negando la revoca dell'ordinanza del 10/03/2022, aveva di fatto impedito alla parte offesa l'esercizio della tutela giurisdizionale, visto l'errore sul riferimento normativo e la violazione del contraddittorio. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Isernia per il giudizio sul reclamo.

Norme richiamate

  • art. 21 d.leg.vo n. 274/2000

    Norma richiamata per il tipo di ricorso proposto dalla parte offesa; la Corte considera rilevante che il reclamo riguarda il decreto di archiviazione relativo a diffamazione.

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Regola il reclamo avverso il decreto di archiviazione; prevede che le parti siano avvisate dell'udienza e possano presentare memorie. La Corte rileva che la definizione di 'non impugnabile' non esclude la possibilità di revoca quando la decisione è viziata per violazione del contraddittorio.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla fissazione dell'udienza per il reclamo; richiamata per ricostruire il procedimento e i termini in cui furono presentate memorie dalle parti.

  • art. 17, commi 2 e 3 d.leg.vo n. 74/2000

    Prevede l'obbligo di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione; la Corte rileva che l'assenza di tale avviso contribuì alla contestazione di nullità formale.

  • art. 595, commi 1 e 3 cod. pen.

    Norma sostanziale (diffamazione) effettivamente azionata dalla ricorrente; la Corte evidenzia che l'ordinanza impugnata ha erroneamente richiamato altri articoli anziché questo.

  • art. 371-bis cod. pen.

    Articolo erratamente indicato nell'ordinanza come riferimento del reato; la Corte segnala l'errore come elemento che ha inciso sulla valutazione della legittimazione della parte offesa.

  • art. 378 cod. pen.

    Altro articolo indicato erroneamente nell'ordinanza; contribuisce all'errata conclusione sulla qualità di parte offesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale principio secondo cui la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; usato per sostenere l'esigenza di garantire il contraddittorio anche nella fase del reclamo.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Prevede la possibile riapertura delle indagini; la Corte osserva che tale strumento è inadeguato a tutelare violazioni formali del contraddittorio commesse nell'ambito del reclamo.

Massime di principio

  • La declaratoria di 'non impugnabile' di un'ordinanza prevista dall'art. 410-bis non esclude la possibilità di richiedere la revoca quando la decisione è viziata da nullità per violazione del contraddittorio, perché altrimenti si impedirebbe l'effettività della tutela e il diritto di difesa.
  • Se un provvedimento che decide sul reclamo si basa su un errore materiale o su un errato inquadramento normativo che priva la parte della qualifica di persona offesa, il diniego di accesso a strumenti di tutela (come la revoca) può determinare abnormità e giustificare l'annullamento.
  • La violazione dell'obbligo di avviso e del contraddittorio nel procedimento di reclamo può tradursi in nullità di ordine generale che non sempre è rimediabile attraverso mezzi impugnatori ordinari o la semplice riapertura delle indagini; per cioø può essere necessario consentire la revoca del provvedimento lacunoso.
  • Gli effetti dell'archiviazione non sono stabilizzati definitivamente: esistono strumenti per riaprire il processo ma questi non sostituiscono la tutela contro violazioni procedurali che impediscano l'esercizio del diritto di difesa nella fase di controllo del provvedimento.

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