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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21188/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il Tribunale di Treviso aveva dichiarato il fallimento di una s.r.l.; la società aveva proposto reclamo ex art. 18 legge fallimentare, rigettato dalla Corte d'appello di Venezia. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1 l.f. e degli artt. 2428, 2429 e 2435 c.c., sostenendo che ai fini della non fallibilità dovessero considerarsi solo i tre esercizi già chiusi e che un bilancio depositato tardivamente valesse come uno tempestivamente depositato, mentre era irrilevante la mancata produzione della relazione aggiornata al 2016; 2) violazione degli artt. 15 e 18 l.f. per non avere il giudice di merito esercitato poteri istruttori officiosi per acquisire la documentazione contabile e chiarire la situazione patrimoniale; 3) violazione degli artt. 5 e 6 l.f. per insussistenza dello stato di insolvenza, poiché i bilanci sarebbero stati in sostanziale pareggio, non vi sarebbero state esecuzioni o protesti e il principale debito derivava da una sentenza appellata e non ancora azionata dal creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il requisito della non fallibilità deve sussistere anche al momento della domanda e della dichiarazione di fallimento, non solo nei tre esercizi anteriori già chiusi; la verifica non è limitata al bilancio ma può fondarsi su tutta la documentazione utile; la carenza di documentazione contabile nel periodo rilevante può ricadere sul debitore. Ha inoltre rigettato il terzo motivo perché l'apprezzamento del giudice di merito sullo stato di insolvenza è accertamento di fatto incensurabile in cassazione se motivato correttamente, e perché l'esistenza di una sentenza di condanna appellata non esclude il debito, né il mancato pagamento spontaneo elimina il credito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.f.

    I requisiti di non fallibilità devono risultare non solo nei tre esercizi antecedenti, ma anche al tempo della domanda e della dichiarazione di fallimento, come espressione di una situazione non meramente occasionale ma sostanzialmente stabile.

  • art. 15 l.f.

    I poteri istruttori officiosi del giudice fallimentare sono poteri di supplenza non vincolati; il loro esercizio dipende da una valutazione di merito sulla utilità e concreta acquisibilità dei dati, e l'indagine deve restare circoscritta ai fatti allegati.

  • art. 18 l.f.

    Nel reclamo avverso la dichiarazione di fallimento il giudice può valutare il materiale probatorio e, se del caso, utilizzare poteri istruttori officiosi, ma non è tenuto in modo automatico a supplire alle lacune probatorie della parte.

  • art. 5 l.f.

    Lo stato di insolvenza, una volta adeguatamente motivato dal giudice di merito, integra un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione è esauriente e corretta.

  • art. 6 l.f.

    L'esistenza di un credito posto a base dell'istanza di fallimento non è esclusa dalla sola impugnazione della sentenza da cui origina, né dal mancato immediato pagamento da parte del creditore.

  • art. 2423, comma 2, c.c.

    Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa; per la verifica della non fallibilità il bilancio è canale privilegiato, ma non esclusivo.

  • art. 2428 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della rilevanza del bilancio e della relazione sulla gestione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2429 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli adempimenti di approvazione e deposito del bilancio; la Corte esclude che la mancata o tardiva produzione della relazione aggiornata escluda la verifica della fallibilità.

  • art. 2435 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di deposito del bilancio; la Corte ritiene che la prova della non fallibilità non sia limitata al solo bilancio formalmente depositato.

  • art. 66 l.f.

    Citato come base dell'azione revocatoria da cui discendeva il credito del fallimento resistente.

  • art. 2901 c.c.

    Citato insieme all'art. 66 l.f. quale fondamento dell'azione revocatoria che aveva portato al credito posto a base dell'iniziativa fallimentare.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione dal fallimento ex art. 1, comma 2, l.f., non basta verificare i requisiti nei soli tre esercizi già chiusi: essi devono risultare sussistenti anche al momento della domanda e della dichiarazione di fallimento, perché devono descrivere una situazione imprenditoriale attuale e non occasionale.
  • La prova della non fallibilità non è vincolata al solo bilancio di esercizio: il giudice può utilizzare l'intero materiale documentale disponibile, incluse scritture contabili e altra documentazione utile, purché idonea a ricostruire la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
  • La mancanza di documentazione contabile relativa al periodo rilevante può essere valutata a danno del debitore che aveva l'onere di provare i presupposti della non fallibilità.
  • I poteri istruttori officiosi nel procedimento fallimentare hanno natura di supplenza e non impongono al giudice di colmare automaticamente ogni lacuna probatoria; il loro esercizio dipende da una valutazione di merito sull'utilità e sulla concreta acquisibilità dei dati.
  • L'accertamento dello stato di insolvenza è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente corretta.
  • L'esistenza del credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento non è eliminata dalla sola proposizione dell'appello contro la sentenza che lo ha accertato, né dal fatto che il creditore non abbia ancora proceduto a riscossione coattiva.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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