Cassazione Civile, Ordinanza n. 21188/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il Tribunale di Treviso aveva dichiarato il fallimento di una s.r.l.; la società aveva proposto reclamo ex art. 18 legge fallimentare, rigettato dalla Corte d'appello di Venezia. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1 l.f. e degli artt. 2428, 2429 e 2435 c.c., sostenendo che ai fini della non fallibilità dovessero considerarsi solo i tre esercizi già chiusi e che un bilancio depositato tardivamente valesse come uno tempestivamente depositato, mentre era irrilevante la mancata produzione della relazione aggiornata al 2016; 2) violazione degli artt. 15 e 18 l.f. per non avere il giudice di merito esercitato poteri istruttori officiosi per acquisire la documentazione contabile e chiarire la situazione patrimoniale; 3) violazione degli artt. 5 e 6 l.f. per insussistenza dello stato di insolvenza, poiché i bilanci sarebbero stati in sostanziale pareggio, non vi sarebbero state esecuzioni o protesti e il principale debito derivava da una sentenza appellata e non ancora azionata dal creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il requisito della non fallibilità deve sussistere anche al momento della domanda e della dichiarazione di fallimento, non solo nei tre esercizi anteriori già chiusi; la verifica non è limitata al bilancio ma può fondarsi su tutta la documentazione utile; la carenza di documentazione contabile nel periodo rilevante può ricadere sul debitore. Ha inoltre rigettato il terzo motivo perché l'apprezzamento del giudice di merito sullo stato di insolvenza è accertamento di fatto incensurabile in cassazione se motivato correttamente, e perché l'esistenza di una sentenza di condanna appellata non esclude il debito, né il mancato pagamento spontaneo elimina il credito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l.f.
I requisiti di non fallibilità devono risultare non solo nei tre esercizi antecedenti, ma anche al tempo della domanda e della dichiarazione di fallimento, come espressione di una situazione non meramente occasionale ma sostanzialmente stabile.
art. 15 l.f.
I poteri istruttori officiosi del giudice fallimentare sono poteri di supplenza non vincolati; il loro esercizio dipende da una valutazione di merito sulla utilità e concreta acquisibilità dei dati, e l'indagine deve restare circoscritta ai fatti allegati.
art. 18 l.f.
Nel reclamo avverso la dichiarazione di fallimento il giudice può valutare il materiale probatorio e, se del caso, utilizzare poteri istruttori officiosi, ma non è tenuto in modo automatico a supplire alle lacune probatorie della parte.
art. 5 l.f.
Lo stato di insolvenza, una volta adeguatamente motivato dal giudice di merito, integra un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione è esauriente e corretta.
art. 6 l.f.
L'esistenza di un credito posto a base dell'istanza di fallimento non è esclusa dalla sola impugnazione della sentenza da cui origina, né dal mancato immediato pagamento da parte del creditore.
Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa; per la verifica della non fallibilità il bilancio è canale privilegiato, ma non esclusivo.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della rilevanza del bilancio e della relazione sulla gestione; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli adempimenti di approvazione e deposito del bilancio; la Corte esclude che la mancata o tardiva produzione della relazione aggiornata escluda la verifica della fallibilità.
Richiamato dalla ricorrente in tema di deposito del bilancio; la Corte ritiene che la prova della non fallibilità non sia limitata al solo bilancio formalmente depositato.
art. 66 l.f.
Citato come base dell'azione revocatoria da cui discendeva il credito del fallimento resistente.
Citato insieme all'art. 66 l.f. quale fondamento dell'azione revocatoria che aveva portato al credito posto a base dell'iniziativa fallimentare.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione dal fallimento ex art. 1, comma 2, l.f., non basta verificare i requisiti nei soli tre esercizi già chiusi: essi devono risultare sussistenti anche al momento della domanda e della dichiarazione di fallimento, perché devono descrivere una situazione imprenditoriale attuale e non occasionale.
- La prova della non fallibilità non è vincolata al solo bilancio di esercizio: il giudice può utilizzare l'intero materiale documentale disponibile, incluse scritture contabili e altra documentazione utile, purché idonea a ricostruire la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
- La mancanza di documentazione contabile relativa al periodo rilevante può essere valutata a danno del debitore che aveva l'onere di provare i presupposti della non fallibilità.
- I poteri istruttori officiosi nel procedimento fallimentare hanno natura di supplenza e non impongono al giudice di colmare automaticamente ogni lacuna probatoria; il loro esercizio dipende da una valutazione di merito sull'utilità e sulla concreta acquisibilità dei dati.
- L'accertamento dello stato di insolvenza è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente corretta.
- L'esistenza del credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento non è eliminata dalla sola proposizione dell'appello contro la sentenza che lo ha accertato, né dal fatto che il creditore non abbia ancora proceduto a riscossione coattiva.
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