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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11344/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ai soli effetti civili, della sentenza della Corte d'Appello di Firenze (30/01/2020) confermativa dell'assoluzione di Michele Falagiani dal reato di appropriazione indebita relativo alla cambiale n. 396 (scadenza 31/12/2008, importo euro 46.200), emessa da Osvaldo Piras e utilizzata da Falagiani nella qualità di Direttore e Procuratore Speciale del Consorzio Agrario per ottenere un decreto ingiuntivo. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione di legge (art. 648 c.p., art. 42 D.Lgs. 385/1993, art. 9 R.D. 1509/1927 e R.D. 1669/1993) perché il possesso della cambiale da parte di Falagiani sarebbe stato viziato dall'inosservanza di obblighi restitutori derivanti da un accordo verbale tra le parti; (2) vizio di motivazione per la mancata declaratoria di responsabilità civile e penale di Falagiani nonostante l'accordo di restituzione/novazione che avrebbe impedito l'utilizzo del titolo da parte del mero detentore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi del ricorrente fossero rimessi alla valutazione del merito e che non emergessero profili di illegittimità nella motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha richiamato il principio per cui il suo sindacato non può sostituirsi alla valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito e può esaminare solo la congruenza logico-giuridica della motivazione. La Corte d'Appello aveva infatti motivato esaustivamente l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, rilevando anche che il giudice civile aveva già ritenuto legittima la condotta del creditore con formazione di giudicato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma penale sull'appropriazione indebita; invocata dal ricorrente per sostenere la sussistenza del reato in relazione all'uso della cambiale. La Corte ha ritenuto che, alla luce della valutazione di merito, mancassero gli elementi oggettivo e soggettivo richiesti dalla norma.

  • art. 42 D.Lgs. 385/1993

    Richiamato dal ricorrente in relazione a profili civilistici/di circolazione dei titoli; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione del ricorrente rilevasse per sovvertire la valutazione di merito sulla legittimità del possesso e dell'utilizzo della cambiale.

  • art. 9 R.D. 1509/1927

    Norma citata in relazione alla disciplina della cambiale agraria e dei titoli di credito; la Corte territoriale aveva valutato il quadro civilistico con riferimento anche a tali disposizioni e ritenuto comunque legittimo il possesso/uso del titolo.

  • R.D. 1669/1993

    Richiamato dal ricorrente tra le norme regolanti questioni attinenti ai titoli; la Cassazione non ha accolto la tesi che la sola richiamata normativa potesse dimostrare la responsabilità penale del resistente, essendo la questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che disciplina le conseguenze economiche per i ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione giudica la congruenza logico-giuridica della motivazione e non può rivedere i fatti: le doglianze che si limitano a riproporre una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili.
  • Quando una questione di legittimità dell'utilizzo di un titolo è già stata risolta con giudicato in sede civile, diventa molto difficile ottenere diversa valutazione in sede penale a meno che non emergano profili di nullità o vizio motivazionale riconoscibili in sede di legittimità.
  • Per contestare penalmente la legittimità del possesso di un titolo (es. cambiale) occorre dimostrare non solo l'esistenza di un accordo civilistico di restituzione, ma anche la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e dell'elemento oggettivo del reato; la mera prova di un accordo verbale non basta se il giudice di merito ritiene il possessore agito in buona fede.
  • Le censure in sede di legittimità devono evidenziare vizi logico-giuridici della motivazione (contraddizioni, omissioni significative, errore di diritto) per essere ammissibili; rilievi meramente fattuali o valutativi sono inammissibili.
  • Ricorrere con argomentazioni manifestamente infondate espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

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