Cassazione Penale, Sentenza n. 46996/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per cessione di stupefacente (3 grammi di cocaina). L'imputato, tramite difensore, ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle norme sul traffico di droga e alle regole processuali, contestando la responsabilità penale; (2) mancata valutazione adeguata delle risultanze processuali e non considerazione di circostanze che avrebbero dimostrato un uso personale della sostanza; (3) condanna nonostante il mancato superamento del principio di "oltre ogni ragionevole dubbio". Il ricorrente contestava in sostanza la valutazione dei fatti e della prova operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure fossero fondate su una rivalutazione dei fatti e della prova riservata ai giudici di merito e non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata e coerente (richiamando l'episodio di flagranza, la testimonianza dei Carabinieri, la consegna dell'involucro e il possesso immediato della busta da parte di Celli). Perciò la decisione di merito è stata considerata non sindacabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma penale che sanziona la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrato il fatto-reato in base alla cessione osservata e al possessore immediato della sostanza
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, comma 1 e 1-bis
Riferimenti alle sanzioni e alle misure di prevenzione connesse ai reati di stupefacenti; citati nella motivazione rispetto alla qualificazione dell'illecito
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Regola sul principio dispositivo e sulla valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato le fonti probatorie
Codice di procedura penale, art. 192
Norma sui mezzi di prova; la Corte ha ritenuto che non sussistessero profili di illegittimità o omissione nella valutazione delle prove
Codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)
Previsione processuale relativa al contenuto del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e ripropositivi delle stesse censure già decise in appello
Costituzione, art. 27, comma 2
Principio della presunzione di non colpevolezza e della responsabilità penale personale; richiamato implicitamente nelle censure ma ritenuto rispettato dai giudici di merito alla luce della motivazione e delle prove
Codice di procedura penale, art. 530, comma 2
Norma relativa al giudizio di non luogo a procedere/insufficienza di prove; la Corte ha ritenuto che l'insufficienza non fosse dimostrata e che il convincimento del giudice di merito fosse legittimo
Codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Principio dell'accertamento della responsabilità penale e della motivazione; Corte ha valutato che la motivazione di merito fosse congrua e logica
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti o della credibilità delle prove: i motivi che si limitano a riproporre le stesse critiche già respinte in appello sono inammissibili
- Osservazioni di flagranza e il ritrovamento immediato dello stupefacente in mano all'acquirente costituiscono elemento probatorio molto forte per la ricostruzione della cessione
- Per essere accolto in Cassazione un motivo deve rilevare un errore di diritto o un vizio di motivazione specifico e non una diversa interpretazione delle stesse risultanze probatorie
- Il principio di "oltre ogni ragionevole dubbio" si verifica anche con la valutazione complessiva e coerente delle prove da parte del giudice di merito; se la motivazione è logica e completa, la Cassazione non sindaca la valutazione del convincimento
- Se si intende contestare una condanna per spaccio è essenziale evidenziare lacune logiche o omissioni nella motivazione del giudice di merito, o errori di applicazione normativa, non la sola riproposizione di una versione alternativa dei fatti
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