Cassazione Penale, Sentenza n. 1334/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne (reati ascritti: artt. 110, 624-bis co.1 e 3 in relazione all'art. 625 co.1 n.2 c.p.) deducendo: 1) violazione di legge per l'acquisizione e l'utilizzo, in dibattimento, delle dichiarazioni della persona offesa Sanna rese anteriormente per sopravvenuta irreperibilità, sostenendo che tale utilizzazione sarebbe illegittima o comunque non utilizzabile; 2) vizio di motivazione per presunta inadeguata valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste Paulo Mbidi (ritenute contraddittorie rispetto ad altri atti) e richiesta, in via subordinata, di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 392 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico: i ricorrenti non hanno spiegato come l'eliminazione delle dichiarazioni della persona offesa avrebbe inciso sulla "prova di resistenza" né hanno dimostrato che il giudizio si reggeva esclusivamente su quelle dichiarazioni. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si sostanzia in una rivalutazione delle prove, questione non deducibile in sede di legittimità; inoltre è stata rilevata la mancata autosufficienza del ricorso per non aver allegato o trascritto integralmente gli atti contestati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese di procedimento e al pagamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la partecipazione nel reato in concorso; qui richiamata come titolo di imputazione congiunto ai reati di furto/rapina contestati
Norma relativa alle rapine (ivi articolate le fattispecie e le aggravanti); la sentenza conferma la condanna per il reato così rubricato
Riguarda il furto aggravato in certe modalità; menzionata nella rubrica dei reati ascritti agli imputati
Consente l'acquisizione, in dibattimento, della deposizione resa anteriormente da persona irreperibile quando sia sopravvenuta l'impossibilità di ripetere l'escussione; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione fosse stata disposta correttamente e i ricorrenti non hanno mostrato il pregiudizio derivante dall'uso di tale acquisizione
Regola la riqualificazione del fatto; i ricorrenti hanno chiesto diversa qualificazione, ma la Corte ha sancito che la richiesta si basava su una rivalutazione delle prove non consentita in Cassazione
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e
Limita i motivi di ricorso in Cassazione impedendo di dedurre il travisamento del fatto: la Corte ricorda l'impossibilità per la Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze di merito
art. 23 co. 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione procedurale richiamata rispetto alla modalità di trattazione orale dei ricorsi in udienza pubblica; il Procuratore generale ha depositato richiesta di inammissibilità secondo le modalità previste
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla somma alla cassa delle ammende per colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate
Massime di principio
- La contestazione dell'utilizzabilità di una dichiarazione resa anteriormente per sopravvenuta irreperibilità (art. 512 c.p.p.) richiede di indicare specificamente la violazione di legge e, soprattutto, di dimostrare come l'eliminazione di tale elemento incida sulla ‘prova di resistenza’: se le restanti prove sono sufficienti, l'eventuale illegittimità diventa ininfluente
- In Cassazione non è consentito chiedere semplicemente una diversa valutazione delle prove o il travisamento del fatto: il ricorso non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame degli elementi probatori (divieto di rilevare questioni di fatto ex art. 606 c.p.p.)
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si deducono vizi con riferimento ad atti o dichiarazioni specifiche, è necessario trascriverli o allegarli integralmente al ricorso, pena l'inammissibilità
- La formulazione di motivi generici o aspecifici comporta elevato rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e sanzione alla cassa delle ammende)
- La richiesta di riqualificazione del fatto deve fondarsi su profili di diritto e non solo su una diversa lettura delle stesse risultanze processuali; se si basa su reinterpretazione dei fatti, la Cassazione la considererà inammissibile
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