Cassazione Penale, Sentenza n. 936/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. (fatto del 12/04/2012). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento (motivi di salute), lamentando che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato la documentazione prodotta dal difensore (veniva indicato solo il numero di protocollo dell'invio telematico del certificato del medico all'INPS).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per gli effetti penali. In ragione della causa estintiva la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini penali, gli eventuali vizi dedotti. Quanto agli effetti civili il ricorso è stato rigettato: il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento è stato ritenuto corretto in quanto mancava documentazione idonea a provare un impedimento assoluto, effettivo e non ascrivibile all'imputato.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato contestato all'imputato; la Corte ha tuttavia constatato l'estinzione del reato per prescrizione, rendendo irrilevante ai fini penali l'ulteriore esame del fatto.
Norma invocata dal ricorrente per lamentare il mancato rinvio per legittimo impedimento. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente rigettato l'istanza per mancanza di documentazione probatoria di un impedimento assoluto ed effettivo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che la pronuncia di assoluzione nel merito senza necessità di accertamenti è possibile solo quando l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; nel caso di specie non ricorrevano tali condizioni.
Massime di principio
- Se in corso di impugnazione emerge una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di legittimità può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio per gli effetti penali, rendendo inopportune eventuali questioni processuali sottese all'accertamento di merito.
- L'esistenza di una causa estintiva del reato rende irrilevanti, sul piano penale, vizi e nullità della decisione di merito che non incidano sulla validità dell'instaurazione del rapporto di impugnazione.
- La domanda di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute richiede documentazione chiara e probatoria: non è sufficiente la mera comunicazione del numero di protocollo di un invio telematico; il giudice può legittimamente rigettare l'istanza in assenza di prova di un impedimento assoluto, effettivo e non ascrivibile all'imputato.
- L'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato risultino dagli atti in modo incontrovertibile; in presenza di dubbi o necessità di accertamento, non si può pronunciare l'assoluzione di merito.
- L'estinzione del reato per prescrizione riguarda gli effetti penali e non comporta automaticamente l'annullamento degli effetti civili: le questioni riguardanti la responsabilità civile devono essere trattate e impugnate separatamente.
Testo integrale
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