Cassazione Penale, Ordinanza n. 31710/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di due imputati contro una sentenza d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nell'ambito di un concordato sulla pena in appello. I ricorrenti hanno prospettato una carenza di motivazione, presumibilmente riferita alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva tuttavia che tale questione era stata già prospettata con l'atto di appello e formava oggetto di rinuncia al momento del concordato sulla pena. Non sono stati dedotti vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra il contenuto concordato e la pronuncia giudiziale oppure all'applicazione di una pena illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché proposto contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. al di fuori dei casi in cui è consentito il ricorso per cassazione. In tema di concordato in appello, il ricorso è ammissibile soltanto per censure riguardanti la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero, il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo o l'applicazione di una pena illegale. La censura sulla motivazione e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non rientrava in tali ipotesi ed era stata comunque oggetto di rinuncia in sede di concordato. All'inammissibilità conseguono le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello è ricorribile per cassazione esclusivamente per vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo o all'applicazione di una pena illegale.
particolare tenuità del fatto
La questione relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta non deducibile mediante il ricorso proposto contro la sentenza concordata, anche perché oggetto di rinuncia in sede di concordato.
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Contro una sentenza d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto quando deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato oppure all'applicazione di una pena illegale.
- Una censura riguardante la motivazione della sentenza concordata, anche se riferita alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., non rientra di per sé nei motivi che consentono il ricorso per cassazione contro una decisione pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
- La questione già dedotta con l'atto di appello e rinunciata al momento del concordato sulla pena non può essere riproposta mediante ricorso per cassazione contro la sentenza emessa in applicazione dell'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso proposto fuori dai casi consentiti contro una sentenza di concordato in appello comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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