Cassazione Penale, Sentenza n. 33974/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Grosseto che aveva sostituito la pena detentiva (2 anni e 4 mesi) con il lavoro di pubblica utilità presso la Caritas. Il Procuratore deduceva violazione dell'art. 58 L. n. 689/1981: a suo avviso Marra non sarebbe meritevole del beneficio per le modalità dei fatti e per i precedenti, la pena sostitutiva non sarebbe idonea a prevenire il rischio di recidiva e il condannato non disporrebbe di reddito sufficiente per l'indipendenza economica.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si sia conformato correttamente alla riforma (d.lgs. n. 150/2022) e abbia motivato adeguatamente la scelta del lavoro di pubblica utilità come misura rieducativa coerente con l'attività lavorativa e di assistenza già svolta dal condannato, nonché con le prescrizioni atte a contenere il rischio di recidiva. Le censure del Procuratore sono state ritenute meramente confutative e non idonee a v dere la pronuncia.
Norme richiamate
Legge 24 novembre 1981, n. 689
L'art. 58 richiede che il giudice motivi la scelta della pena sostitutiva indicando le ragioni che ne giustificano l'applicazione; la motivazione deve bilanciare l'esigenza rieducativa e la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, prevedendo prescrizioni idonee a scongiurare la recidiva.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Disciplina transitoria che permette l'applicazione, in via retroattiva in bonam partem, delle nuove pene sostitutive nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Prevede il potere del giudice dell'esecuzione di decidere sulla sostituzione in caso di procedimenti pendenti in Cassazione alla data del 30/12/2022.
Ridefinisce la natura e i limiti delle pene sostitutive (ambito soglia di applicazione) introducendo criteri per la sostituzione della pena detentiva con pene alternative, come indicato dalla riforma.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva (introdotto/ridefinito dalla riforma) e disciplina le modalità della sua applicazione in funzione rieducativa.
Indica la competenza e la procedura per l'istanza al giudice dell'esecuzione volta ad ottenere l'applicazione delle pene sostitutive dopo l'irrevocabilità della sentenza (utilizzato nella disciplina transitoria per i procedimenti in Cassazione).
art. 545-bis e art. 448, comma 1-bis
Prevedono i meccanismi processuali nel giudizio di primo grado e in caso di patteggiamento per la valutazione e applicazione delle pene sostitutive, delineando la fase bifasica decisionale prevista dalla riforma.
Criteri di commisurazione della pena che il giudice deve considerare; la valutazione sulla compatibilità della pena sostitutiva coinvolge anche un apprezzamento sui criteri di cui all'art. 133.
Principio di applicazione della legge penale più favorevole (retroattività in bonam partem); l'art. 95 del d.lgs. n.150 si applica in compatibilità con questo principio, facendo salvo il giudicato formatosi anteriormente.
Massime di principio
- La trasformazione delle pene sostitutive dalla riforma va interpretata in senso favorevole al reo quando più favorevole; tuttavia l'applicazione richiede una motivazione concreta che contemperi rieducazione e prevenzione del rischio di recidiva (art. 58 L. 689/1981).
- Nei procedimenti pendenti in Cassazione alla data del 30/12/2022 il giudice dell'esecuzione può valutare l'istanza per la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022, ma la decisione resta fondata su un giudizio di merito che esige valutazioni fattuali e prognostiche adeguatamente motivate.
- La scelta del tipo di pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità vs detenzione domiciliare) è discrezionale ma vincolata all'obbligo di motivare perché la misura prescelta è la più idonea alla rieducazione e come le prescrizioni adottate riducano il rischio di nuovi reati.
- Le censure del pubblico ministero che si limitano a contestare valutazioni discrezionali del giudice senza evidenziare vizi di motivazione logico-giuridici sono normalmente inutili: la Cassazione non riforma valutazioni di merito se motivate entro la plausibile opinabilità.
- Fattori che favoriscono l'ammissione di una pena sostitutiva: attività lavorativa o di assistenza già svolta dal condannato, legami sociali positivi e possibilità di prescrizioni efficaci per mitigare il rischio di recidiva. Al contrario, elevata pericolosità di recidiva o impossibilità di far rispettare le prescrizioni possono ostare all'ammissione.
- Procedure e termini vanno rispettati: l'istanza al giudice dell'esecuzione deve essere presentata nei termini previsti dalla normativa transitoria e secondo le modalità del codice di procedura penale.
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