Cassazione Penale, Ordinanza n. 23760/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice delegato)
La controversia
Nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di un terzo, un amministratore giudiziario aveva percepito compensi per l'attività svolta in relazione alla gestione dell'ente sottoposto a sequestro. Dopo la revoca della cautela e il rigetto della domanda ablativa, il giudice delegato dispose la restituzione alla società in liquidazione coatta amministrativa di una somma pari a euro 39.875,40, invitando contestualmente l'amministratore giudiziario a chiedere la liquidazione del compenso ex art. 42 d.lgs. 159/2011. L'interessato propose opposizione ex artt. 666 e 667, comma 4, c.p.p., poi rigettata dal tribunale. In appello dedusse l'erroneità dell'ordinanza per due profili: invalidità del provvedimento del giudice delegato e illegittimità della determinazione e riscossione del compenso. La Corte di appello trasmise gli atti alla Cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. La Suprema Corte ha però rilevato che il rimedio corretto era il ricorso per cassazione e che l'atto era stato proposto oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con conseguente inammissibilità per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché tardiva. Ha ritenuto che contro il provvedimento del tribunale deciso sull'opposizione in materia di prevenzione il rimedio esperibile fosse il ricorso per cassazione, con termine di quindici giorni ex art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. richiamato dall'art. 666, comma 6, c.p.p. Poiché l'ordinanza era stata comunicata il 7 luglio 2025 e l'atto era stato presentato il 28 luglio 2025, il termine era già decorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamato per la richiesta di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario
art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
indicato come base del provvedimento sul conto di gestione, adottato dal tribunale a seguito delle contestazioni
richiamato per l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione e per il termine di impugnazione
indicato quale base dell'opposizione contro il provvedimento del giudice delegato
usato dalla corte di appello per trasmettere gli atti alla Corte di cassazione
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
indicato come termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità per tardività
richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità
fondamento della condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di prevenzione, i provvedimenti del giudice delegato che abbiano natura dispositiva e incidano in modo definitivo su diritti soggettivi sono impugnabili con l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione, in difetto di una disciplina speciale dei mezzi di impugnazione.
- L'opposizione in forme esecutive, quando esperibile avverso un provvedimento dispositivo del giudice delegato, assicura un riesame di merito e si giustifica per garantire un pieno livello di tutela giurisdizionale su posizioni giuridiche rilevanti.
- Il provvedimento che ordina la restituzione di somme percepite dall'amministratore dell'ente sequestrato ha natura dispositiva, poiché incide direttamente su un diritto soggettivo patrimoniale.
- Quando il tribunale decide sull'opposizione in materia di prevenzione, il rimedio successivo è il ricorso per cassazione; il termine per proporlo è di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, e il suo inutile decorso rende l'impugnazione tardiva e quindi inammissibile.
- L'erronea qualificazione del mezzo di impugnazione da parte dell'impugnante non elide il rispetto del termine per proporlo: se il termine è spirato, l'impugnazione resta inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente tardiva, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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