Cassazione Penale, Sentenza n. 40348/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello contestando: (1) la configurabilità del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che l'organizzazione fosse diretta al perseguimento di un singolo disegno criminoso e non a una serie indeterminata di reati; (2) la violazione delle regole sull'utilizzabilità delle dichiarazioni riportate in sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.; (3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale in ordine alla valutazione delle prove (intercettazioni telefoniche, tabulati, contenuti del cellulare sequestrato, perquisizioni, ritrovamento di chiavi e foto di targhe/veicoli); (4) omessa valutazione di specifici rilievi di appello relativi ai reati-fine e all'attendibilità dei testi (in particolare della testimonianza di Lentini Domenico Montedoro). Ha dedotto violazioni di norme processuali (art. 506 c.p.p., art. 530 co.2 e art. 533 c.p.p.; art. 606 co.1 lett. b) e c) c.p.p.) e carenze motivazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia fornito motivazione adeguata e completa, richiamando elementi probatori decisivi: tre sentenze irrevocabili che accertano l'esistenza del sodalizio (acquisite ai sensi dell'art. 238-bis), tabulati telefonici che collocano lo Stuppino nei luoghi dei reati, intercettazioni significative (tra cui la conversazione con la convivente), fotografie di veicoli e targhe trovate nel cellulare e la circostanza che lo Stuppino avesse messo a disposizione il suo telefono ad altri associati. La Corte ha poi osservato che il fatto che i falsi sinistri fossero stati oggetto di perizie assicurative è neutro rispetto alle numerose disconoscenze degli interessati. Quanto alla testimonianza di Lentini, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inattendibilità, richiamando il contenuto del verbale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (in via equitativa) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili (la sentenza riporta la liquidazione per Sara Assicurazioni S.p.A. in euro 3.686,00; l'ammontare per Unipolsai non è integralmente riportato nell'estratto).
Norme richiamate
Riferimento al reato di associazione per delinquere: la Corte d'appello ha ritenuto provata l'esistenza di un'organizzazione stabile e plurime condotte fraudolente riconducibili al sodalizio, motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
Norma richiamata tra i reati contestati (truffa aggravata o assimilabile): la Corte ha valutato gli elementi probatori relativi ai falsi sinistri in rapporto al gruppo criminose.
Richiamato tra i reati per i quali è stata rideterminata la pena; la Corte ha considerato le risultanze processuali complessive per la condanna sui reati residui.
Norma relativa al riciclaggio (o analoghe fattispecie collegate): citata fra i reati residui valutati dalla Corte d'appello e ritenuti sussistenti in base alle prove.
Truffa: utilizzata per qualificare specifiche condotte relative ai sinistri falsi, la cui prova è stata ritenuta adeguatamente motivata.
Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi di questa norma possono costituire prova dei fatti storici accertati in quel giudizio; la Corte ha ritenuto che le sentenze acquisite che accertavano il sodalizio non potevano essere messe in discussione in modo inconciliabile con la decisione corrente.
art. 506 co.1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come vizio di motivazione e violazione normativa: la Cassazione ha ritenuto infondati i rilievi, giudicando la motivazione d'appello conforme e puntuale.
art. 606 co.1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiesta come motivo di cassazione (vizio di motivazione/omessa valutazione): la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente esaminato e motivato le questioni dedotte.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente per il deposito di un ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio relativo alla fissazione dell'ammenda anche in caso di ricorso non presentato in palese mala fede: la Corte ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000.
Massime di principio
- Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. costituiscono prova dei fatti storici accertati e possono vincolare il giudice successivo, salvo che l'inconciliabilità riguardi fatti e non mere valutazioni giuridiche.
- Un giudizio di cassazione per vizio di motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile se la Corte d'appello ha fornito una motivazione logica, puntuale e specifica che richiama e integra la motivazione di primo grado (cd. doppia conforme).
- La generica contestazione dell'attendibilità di prove o testi senza argomentazioni concrete e riferimenti puntuali è insufficiente in cassazione.
- La presenza di perizie compiute da assicurazioni non elimina di per sé la rilevanza probatoria di altri elementi (disconoscimenti, intercettazioni, tabulati, fotografie) che possono dimostrare la falsità dei sinistri.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanne a spese, pagamento di ammende e rifusione delle spese alle parti civili; pertanto le doglianze in cassazione devono essere fondate e ben supportate per evitare oneri economici.
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