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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40348/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello contestando: (1) la configurabilità del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che l'organizzazione fosse diretta al perseguimento di un singolo disegno criminoso e non a una serie indeterminata di reati; (2) la violazione delle regole sull'utilizzabilità delle dichiarazioni riportate in sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.; (3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale in ordine alla valutazione delle prove (intercettazioni telefoniche, tabulati, contenuti del cellulare sequestrato, perquisizioni, ritrovamento di chiavi e foto di targhe/veicoli); (4) omessa valutazione di specifici rilievi di appello relativi ai reati-fine e all'attendibilità dei testi (in particolare della testimonianza di Lentini Domenico Montedoro). Ha dedotto violazioni di norme processuali (art. 506 c.p.p., art. 530 co.2 e art. 533 c.p.p.; art. 606 co.1 lett. b) e c) c.p.p.) e carenze motivazionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia fornito motivazione adeguata e completa, richiamando elementi probatori decisivi: tre sentenze irrevocabili che accertano l'esistenza del sodalizio (acquisite ai sensi dell'art. 238-bis), tabulati telefonici che collocano lo Stuppino nei luoghi dei reati, intercettazioni significative (tra cui la conversazione con la convivente), fotografie di veicoli e targhe trovate nel cellulare e la circostanza che lo Stuppino avesse messo a disposizione il suo telefono ad altri associati. La Corte ha poi osservato che il fatto che i falsi sinistri fossero stati oggetto di perizie assicurative è neutro rispetto alle numerose disconoscenze degli interessati. Quanto alla testimonianza di Lentini, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inattendibilità, richiamando il contenuto del verbale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (in via equitativa) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili (la sentenza riporta la liquidazione per Sara Assicurazioni S.p.A. in euro 3.686,00; l'ammontare per Unipolsai non è integralmente riportato nell'estratto).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento al reato di associazione per delinquere: la Corte d'appello ha ritenuto provata l'esistenza di un'organizzazione stabile e plurime condotte fraudolente riconducibili al sodalizio, motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • art. 642 cod. pen.

    Norma richiamata tra i reati contestati (truffa aggravata o assimilabile): la Corte ha valutato gli elementi probatori relativi ai falsi sinistri in rapporto al gruppo criminose.

  • art. 479 cod. pen.

    Richiamato tra i reati per i quali è stata rideterminata la pena; la Corte ha considerato le risultanze processuali complessive per la condanna sui reati residui.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma relativa al riciclaggio (o analoghe fattispecie collegate): citata fra i reati residui valutati dalla Corte d'appello e ritenuti sussistenti in base alle prove.

  • art. 640 cod. pen.

    Truffa: utilizzata per qualificare specifiche condotte relative ai sinistri falsi, la cui prova è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi di questa norma possono costituire prova dei fatti storici accertati in quel giudizio; la Corte ha ritenuto che le sentenze acquisite che accertavano il sodalizio non potevano essere messe in discussione in modo inconciliabile con la decisione corrente.

  • art. 506 co.1 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come vizio di motivazione e violazione normativa: la Cassazione ha ritenuto infondati i rilievi, giudicando la motivazione d'appello conforme e puntuale.

  • art. 606 co.1 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiesta come motivo di cassazione (vizio di motivazione/omessa valutazione): la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente esaminato e motivato le questioni dedotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente per il deposito di un ricorso dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio relativo alla fissazione dell'ammenda anche in caso di ricorso non presentato in palese mala fede: la Corte ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000.

Massime di principio

  • Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. costituiscono prova dei fatti storici accertati e possono vincolare il giudice successivo, salvo che l'inconciliabilità riguardi fatti e non mere valutazioni giuridiche.
  • Un giudizio di cassazione per vizio di motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile se la Corte d'appello ha fornito una motivazione logica, puntuale e specifica che richiama e integra la motivazione di primo grado (cd. doppia conforme).
  • La generica contestazione dell'attendibilità di prove o testi senza argomentazioni concrete e riferimenti puntuali è insufficiente in cassazione.
  • La presenza di perizie compiute da assicurazioni non elimina di per sé la rilevanza probatoria di altri elementi (disconoscimenti, intercettazioni, tabulati, fotografie) che possono dimostrare la falsità dei sinistri.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanne a spese, pagamento di ammende e rifusione delle spese alle parti civili; pertanto le doglianze in cassazione devono essere fondate e ben supportate per evitare oneri economici.

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