Cassazione Penale, Sentenza n. 24288/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato il ricorso proposto da Riccardo Sannipoli contro il provvedimento del GUP che aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 3645/2023 R.G.N.R., relativo a condotte delittuose in danno della ex moglie. Il difensore ha dedotto: 1) nullità per mancata acquisizione della trascrizione dell'incidente probatorio svolto in altro procedimento penale (n. 309/2024); 2) erronea valutazione circa la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese in quell'incidente probatorio; 3) vizio di motivazione e mancata prova del requisito della stabile convivenza con la madre del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi procedurali: il ricorso non era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Perugia, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen., ma era stato depositato direttamente in Cassazione secondo modalità del rito civile. La mancata osservanza della forma di deposito prevista ha determinato l'inammissibilità nonostante la notifica alle controparti e il deposito entro il termine previsto dall'art. 99 d.P.R. 115/2002. Per l'inammissibilità è stata applicata la sanzione pecuniaria: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Nulla è stato liquidato a favore delle parti resistenti, non avendo esse depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il deposito del ricorso per cassazione nel procedimento per ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; il mancato rispetto di tale forma comporta inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Collega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni sui tempi e modi di presentazione dell'impugnazione.
Regola i termini per il deposito e la notificazione degli atti; nel caso di specie il deposito entro termine non ha sanato la forma errata del luogo di deposito.
Consente alle parti resistenti di depositare memorie difensive; l'assenza di tali memorie ha comportato che non siano state liquidate spese a favore delle parti resistenti.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in ordine alla possibilità o meno di escludere la sanzione per inammissibilità in caso di assenza di colpa; nella specie non è stata riconosciuta l'assenza di colpa, pertanto è stata applicata la sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 40478/2023; Sez. 4, n. 16616/2019; Sez. 4, n. 3628/2015)
Costante orientamento secondo cui nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del rito penale e il deposito del ricorso deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, senza efficacia sanante della mera richiesta di inoltro del fascicolo alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del codice di procedura penale: le impugnazioni devono rispettare tempi e modi previsti dal rito penale, a cominciare dal deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 582 c.p.p.).
- Il deposito del ricorso direttamente presso la Corte di Cassazione o secondo modalità del rito civile non supplisce all'obbligo di deposito presso la cancelleria del giudice di prime cure e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La mancata osservanza delle forme di impugnazione può comportare, oltre all'inammissibilità, l'applicazione di una sanzione pecuniaria, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella violazione formale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali il giudice di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali o probatorie sollevate (es. acquisizione di trascrizioni, valore di dichiarazioni rese in incidenti probatori).
- Per ottenere la liquidazione delle spese a proprio favore le parti resistenti devono attivarsi depositando memorie difensive; in loro assenza il giudice può non liquidare spese a favore dei resistenti.
- Prima di proporre impugnazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato è fondamentale verificare la modalità corretta di deposito e, in caso di dubbio, depositare presso la cancelleria competente o chiedere istruzioni al giudice di primo grado per evitare inammissibilità formali.
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