Cassazione Civile, Ordinanza n. 28240/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di appalto edilizio non documentato da un contratto scritto, in base al quale l'impresa edile aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori eseguiti. Il committente aveva proposto opposizione deducendo vizi e irregolarità esecutive delle opere e formulando domanda riconvenzionale per restituzioni e risarcimento danni. Il tribunale aveva revocato il decreto e condannato entrambe le parti per diverse somme; in appello la decisione era stata riformata con condanna dell'impresa. Il ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. e omessa valutazione del motivo di gravame sulla mancata ammissione delle prove, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto rinunciate le istanze istruttorie solo perché non ribadite in udienza di precisazione delle conclusioni; (2) violazione dell'art. 1667 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d'appello escluso la decadenza del committente dalla garanzia per vizi nonostante la conoscenza dei difetti fosse già emersa, secondo il ricorrente, il 4 marzo 2009 o comunque il 10 marzo 2009, e non solo al momento della notifica del decreto ingiuntivo o della successiva opposizione; (3) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile, in relazione all'interpretazione del preventivo di spesa e all'estensione di alcuni lavori alla pavimentazione esterna.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato sia nel considerare rinunciate le istanze istruttorie per la sola mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni, sia nel non verificare concretamente da quando il committente avesse avuto piena conoscenza dei vizi e della loro imputazione, ai fini della decadenza ex art. 1667 c.c. Il terzo motivo è stato rigettato perché la censura attingeva in realtà l'interpretazione del preventivo di spesa e non un vizio motivazionale deducibile nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come rito di trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione
eccepito dal controricorrente quale possibile causa di inammissibilità dell'appello
evocato nel motivo incidentale in appello per asserita omissione di pronuncia sulla decadenza
invocato per censurare la presunta omessa valutazione del motivo di gravame
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro della nullità della sentenza o del procedimento
norma che disciplina termini di denuncia e decadenza per vizi e difformità dell'opera nell'appalto
richiamato per indicare i rimedi del committente a fronte di vizi e difformità dell'opera
invocato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione
Massime di principio
- Nell'appalto, la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni delle istanze istruttorie non equivale automaticamente a rinuncia: il giudice deve verificare, alla luce della condotta processuale complessiva, se vi sia una volontà inequivoca di abbandonarle.
- La rinuncia alle prove non può essere desunta da un mero dato formale, ma richiede un apprezzamento concreto della linea difensiva adottata e delle conclusioni effettivamente coltivate in giudizio.
- Ai fini della decadenza del committente dalla garanzia per vizi e difformità dell'opera, il termine decorre quando il committente abbia conoscenza sicura dei difetti e della loro imputazione, non necessariamente dalla formale consegna o accettazione dell'opera.
- La verifica della decadenza ex art. 1667 c.c. impone di accertare in concreto se i vizi fossero immediatamente percepibili nella loro reale entità e nelle possibili cause, oppure se fossero necessari specifici accertamenti tecnici per comprenderli pienamente.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura di motivazione non può risolversi in una critica all'interpretazione di un documento o del contenuto negoziale, né può fondarsi sul mero confronto tra sentenza e atti esterni, dovendo emergere un vizio intrinseco della motivazione.
- Il vizio di motivazione rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto decisivo discusso tra le parti ed essere desumibile dalla sentenza stessa, nei limiti del controllo di legittimità.
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