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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28240/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di appalto edilizio non documentato da un contratto scritto, in base al quale l'impresa edile aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori eseguiti. Il committente aveva proposto opposizione deducendo vizi e irregolarità esecutive delle opere e formulando domanda riconvenzionale per restituzioni e risarcimento danni. Il tribunale aveva revocato il decreto e condannato entrambe le parti per diverse somme; in appello la decisione era stata riformata con condanna dell'impresa. Il ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. e omessa valutazione del motivo di gravame sulla mancata ammissione delle prove, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto rinunciate le istanze istruttorie solo perché non ribadite in udienza di precisazione delle conclusioni; (2) violazione dell'art. 1667 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d'appello escluso la decadenza del committente dalla garanzia per vizi nonostante la conoscenza dei difetti fosse già emersa, secondo il ricorrente, il 4 marzo 2009 o comunque il 10 marzo 2009, e non solo al momento della notifica del decreto ingiuntivo o della successiva opposizione; (3) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile, in relazione all'interpretazione del preventivo di spesa e all'estensione di alcuni lavori alla pavimentazione esterna.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato sia nel considerare rinunciate le istanze istruttorie per la sola mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni, sia nel non verificare concretamente da quando il committente avesse avuto piena conoscenza dei vizi e della loro imputazione, ai fini della decadenza ex art. 1667 c.c. Il terzo motivo è stato rigettato perché la censura attingeva in realtà l'interpretazione del preventivo di spesa e non un vizio motivazionale deducibile nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'appalto, la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni delle istanze istruttorie non equivale automaticamente a rinuncia: il giudice deve verificare, alla luce della condotta processuale complessiva, se vi sia una volontà inequivoca di abbandonarle.
  • La rinuncia alle prove non può essere desunta da un mero dato formale, ma richiede un apprezzamento concreto della linea difensiva adottata e delle conclusioni effettivamente coltivate in giudizio.
  • Ai fini della decadenza del committente dalla garanzia per vizi e difformità dell'opera, il termine decorre quando il committente abbia conoscenza sicura dei difetti e della loro imputazione, non necessariamente dalla formale consegna o accettazione dell'opera.
  • La verifica della decadenza ex art. 1667 c.c. impone di accertare in concreto se i vizi fossero immediatamente percepibili nella loro reale entità e nelle possibili cause, oppure se fossero necessari specifici accertamenti tecnici per comprenderli pienamente.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di motivazione non può risolversi in una critica all'interpretazione di un documento o del contenuto negoziale, né può fondarsi sul mero confronto tra sentenza e atti esterni, dovendo emergere un vizio intrinseco della motivazione.
  • Il vizio di motivazione rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto decisivo discusso tra le parti ed essere desumibile dalla sentenza stessa, nei limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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