Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1360/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che confermava la condanna del Tribunale di Udine (rito abbreviato) a 2 mesi di reclusione per essersi attribuito un falso nome al fine di conseguire un ingiusto profitto (art. 494 c.p.). I motivi di censura erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della condotta contestata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Successivamente il difensore ha trasmesso certificazione di morte dell'imputato (1° settembre 2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il decesso dell'imputato, avvenuto dopo la proposizione del ricorso, ha determinato l'estinzione del reato. Ai sensi delle norme richiamate nella decisione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte dell'imputato. In precedenza il Pubblico Ministero aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso, ma la certificazione di morte ha portato all'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma penale che descrive il reato per cui il De Bianchi era stato condannato (attribuzione di falso nome per conseguire un ingiusto profitto); la Corte riprende la contestazione originaria ma la decisione finale si risolve per estinzione del reato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti dei motivi di ricorso proposti tramite difensore in cassazione; contestualizza i motivi esaminati dalla Corte.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Interpretazione della Corte: la morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento della sentenza senza rinvio.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella decisione in combinato effetto con l'art. 129 per giustificare l'annullamento senza rinvio in ragione dell'estinzione del reato per morte dell'imputato (così come espresso nella sentenza).

Massime di principio

  • La morte dell'imputato sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso estingue il reato e determina, in genere, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
  • Quando sopraggiunge il decesso, il difensore deve tempestivamente trasmettere certificazione di morte al giudice o alla corte investita del procedimento per ottenere l'accertamento dell'estinzione e la conseguente declaratoria.
  • L'esito processuale penale (annullamento per estinzione) non esclude che possano essere valutate separatamente eventuali pretese civili: le azioni civili non vengono automaticamente estinte dal decesso dell'imputato e possono essere esperite dagli aventi causa nei limiti di legge.
  • Se il Pubblico Ministero chiede l'inammissibilità o altro, la sopravvenienza della morte può rendere irrilevanti tali richieste rispetto all'obbligo del giudice di verificare l'estinzione del reato e annullare la sentenza.
  • In casi simili è utile verificare sempre: data del decesso rispetto agli atti processuali, tempestiva produzione della certificazione di morte, e le specifiche norme procedurali richiamate dal giudice che disciplinano l'effetto estintivo della morte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.