Cassazione Civile, Ordinanza n. 23928/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale della parte privata; il Tribunale aveva accolto l'opposizione solo nei limiti motivazionali esposti, revocando il decreto ingiuntivo, e la Corte d'appello aveva respinto sia l'appello principale dell'INAIL sia l'appello incidentale della parte privata. In cassazione la parte privata ha dedotto: (1) violazione delle norme sul contenuto dell'atto di ricorso e delle difese e sui limiti del giudizio, lamentando che la domanda riconvenzionale fosse stata rigettata per asserito difetto di allegazione; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte d'appello si era limitata a un richiamo per relationem della sentenza di primo grado senza riprodurre i passaggi essenziali né confrontarsi con i motivi di gravame; (3) violazione delle norme sulle presunzioni e sulla valutazione della prova, per avere il primo giudice ritenuto irrilevanti prove provenienti da altro giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo sul vizio di motivazione apparente: la sentenza d'appello, nella parte relativa all'appello incidentale, si era limitata a un richiamo del tutto sintetico alle argomentazioni del Tribunale, senza esporre un'autonoma valutazione critica né rendere percepibili le ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione. Tale carenza integra nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Il secondo motivo è stato quindi accolto, mentre gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La violazione di legge e la nullità della sentenza possono essere dedotte come motivi di ricorso per cassazione; nel caso concreto il ricorrente ha invocato tali vizi rispettivamente per le censure sulla domanda riconvenzionale, sulla motivazione e sulla valutazione della prova.
Richiamato come norma che disciplina il contenuto del ricorso introduttivo nel rito del lavoro, in relazione al dedotto difetto di allegazione della domanda riconvenzionale.
Richiamato insieme all'art. 414 c.p.c. per sostenere la censura sul presunto difetto di allegazione e difesa.
Invocato dal ricorrente tra le norme che regolano la decisione sulla base delle prove e delle allegazioni di parte.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla trattazione della domanda riconvenzionale.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento del vizio di motivazione apparente, in relazione al dovere di motivare i provvedimenti giurisdizionali.
Invocato nel secondo motivo insieme alle norme sulla motivazione, a sostegno della denuncia di nullità della sentenza.
Richiamato nel contesto della censura sulla motivazione della decisione di appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o inesistente si converte in nullità della sentenza per difetto del requisito essenziale della motivazione.
Richiamato per contestare l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.
Invocati nel terzo motivo sulla valutazione delle presunzioni e delle prove provenienti da altro giudizio.
Richiamato nel terzo motivo in tema di efficacia delle prove e degli atti nel processo estinto o definito.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare una non corretta valutazione delle prove.
Citato nella ricostruzione della vicenda processuale, in relazione alla dichiarata estinzione del processo intercorso tra le parti.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è validamente motivata per relationem solo se il giudice di secondo grado mostra di aver compiuto una autonoma valutazione critica delle ragioni di primo grado e di averle confrontate con i motivi di gravame.
- Sussiste motivazione apparente, idonea a determinare nullità della sentenza, quando la motivazione non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si risolve in adesione generica o incomprensibile alla decisione richiamata.
- Il richiamo alla sentenza di primo grado non basta, di per sé, a soddisfare il minimo costituzionale della motivazione: occorre che dalla lettura complessiva delle decisioni di primo e secondo grado emerga una risposta effettiva alle censure proposte in appello.
- Quando è accolto un motivo di ricorso che attiene a un vizio radicale della motivazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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