Cassazione Penale, Sentenza n. 27152/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta subordinata di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., avanzata in via subordinata rispetto alla domanda principale di ineseguibilità della sentenza ai sensi dell'art. 670 c.p.p. Il ricorrente lamentava che le due domande erano autonome e fondate su presupposti diversi, per cui il rigetto della domanda principale non poteva comportare l'inammissibilità per "assorbimento" della domanda subordinata, non essendovi stata una pronuncia sul merito di quest'ultima (vizio di omessa motivazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla decisione relativa alla richiesta di applicazione della continuazione e ha rinviato al Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione, per un nuovo esame autonomo e motivato della domanda di riconoscimento della continuazione. La Corte ha censurato l'erronea declaratoria di inammissibilità per presunto assorbimento e l'omessa decisione sul merito della domanda subordinata.
Norme richiamate
La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è autonoma e deve essere esaminata nel merito anche quando proposta in via subordinata; non può essere dichiarata inammissibile per 'assorbimento' in seguito al rigetto della domanda principale.
Disciplina la domanda principale di ineseguibilità della sentenza; ha presupposti diversi rispetto all'istanza di continuazione e il suo rigetto non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda subordinata ex art. 671.
Richiamato in relazione alla regolamentazione della continuazione tra reati; la Corte conferma che la disciplina sostanziale della continuazione va valutata autonomamente rispetto alle istanze esecutive proposte.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione invocati dal ricorrente per violazione di legge e vizio di motivazione/omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto fondato il vizio relativo alla mancata decisione sul merito della domanda subordinata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale citata in relazione ai limiti con cui è stato riprodotto il motivo nel ricorso; non incide sul principio che le domande autonome vanno decise singolarmente.
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Richiamata per motivare il rinvio a diversa composizione del Tribunale, secondo principi costituzionali sulla composizione e sulla imparzialità del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Una domanda subordinata (es. riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.) resta autonoma rispetto alla domanda principale (es. ineseguibilità ex art. 670 c.p.p.) e va esaminata nel merito anche se la principale è stata respinta.
- Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare inammissibile per 'assorbimento' una domanda autonoma senza una motivazione che spieghi perché la stessa sia effettivamente inidonea o manifestamente infondata.
- La mancata pronuncia sul merito di una richiesta autonoma e la mancanza di motivazione possono configurare vizio correggibile in sede di Cassazione, con annullamento e rinvio per nuovo esame.
- In caso di annullamento per vizi decisionali del giudice dell'esecuzione, la Cassazione può disporre il rinvio a diversa composizione del Tribunale quando ciò sia ritenuto necessario (richiamo alla giurisprudenza costituzionale).
- In sede esecutiva, valutare sempre separatamente i presupposti sostanziali e processuali di istanze diverse: la loro subordinazione formale nella domanda non implica identità di profili giuridici o assorbimento automatico.
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