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Sentenza

Sentenza n. 568/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento cat. -OMISSIS- del 7.5.2025, notificato il 13.5.2025, con cui il Questore di Imperia, in sede di riedizione del potere a seguito della sentenza del T.A.R. Liguria n. -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza di revoca del D.A.Spo. emesso-OMISSIS-; - degli atti presupposti e connessi.

Giustizia amministrativa202500767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di revoca del DASPO adottato dalla Questura di Imperia in sede di riedizione del potere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, destinatario nel 2019 di un DASPO della durata di un anno per tafferugli verificatisi al termine di una partita di calcio giovanile, aveva chiesto la revoca della misura sulla base dell'assoluzione intervenuta nel procedimento penale per lesioni personali e delle testimonianze acquisite in quel giudizio, dalle quali sarebbe risultata la sua estraneità ai disordini. Dopo l'annullamento di un precedente diniego per violazione delle garanzie procedimentali, la Questura ha nuovamente respinto l'istanza, valorizzando principalmente il rapporto arbitrale, le dichiarazioni dell'arbitro e dell'osservatore arbitrale, nonché gli atti del procedimento sportivo. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 5, della l. n. 401/1989, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento, sostenendo che l'amministrazione non aveva valutato le plurime testimonianze favorevoli emerse nel processo penale. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo per difetto di istruttoria. Sebbene le testimonianze acquisite nel processo penale non costituissero prove precostituite nel procedimento amministrativo e l'imputazione penale non riguardasse direttamente la condotta tenuta durante i tafferugli, esse concernevano proprio tale condotta e indicavano l'estraneità del ricorrente ai disordini; pertanto la Questura avrebbe dovuto valutarle quali elementi istruttori, essendo state debitamente comunicate con l'istanza di riesame. Il diniego aveva invece valorizzato pressoché esclusivamente le risultanze negative del rapporto arbitrale. Gli ulteriori elementi richiamati dall'amministrazione risultavano anch'essi riconducibili al rapporto arbitrale oppure non descrivevano una specifica condotta violenta o pericolosa del ricorrente: l'osservatore arbitrale aveva riferito che egli era intervenuto in supporto a un compagno e lo aveva afferrato per fermarlo e spostarlo, condotta astrattamente qualificabile come difensiva. La valutazione delle testimonianze penali avrebbe consentito una ricostruzione più completa, senza incidere necessariamente sull'attendibilità personale dell'arbitro, potendo evidenziare eventuali imprecisioni dovute alla concitazione e alla pluralità dei soggetti coinvolti. Il secondo motivo, relativo all'art. 10-bis della l. n. 241/1990, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo assorbito dall'accoglimento del motivo sostanziale. Il provvedimento è stato annullato e la Questura è stata obbligata a riesaminare la questione, avviando il procedimento entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza e concludendolo nei successivi 60 giorni. Spese compensate per la particolarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, l. n. 401/1989

    La disposizione è stata considerata quale base normativa dell'istanza di revoca del DASPO; l'amministrazione, nel riesaminare tale istanza, deve valutare gli elementi istruttori rilevanti sopravvenuti o comunque portati alla sua conoscenza.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura relativa alla violazione del preavviso di rigetto è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto assorbita dall'accoglimento del motivo sostanziale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per l'ordinanza cautelare con cui il TAR ha disposto l'acquisizione degli atti del procedimento sportivo; non costituisce il fondamento della decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame finalizzato alla revoca di una misura di prevenzione, l'amministrazione deve valutare tutti gli elementi istruttori rilevanti portati tempestivamente a sua conoscenza, comprese le testimonianze acquisite in un parallelo procedimento penale, anche quando tali testimonianze non costituiscano prove precostituite nel procedimento amministrativo.
  • Il fatto che un elemento istruttorio provenga da un procedimento penale relativo a un diverso titolo di reato non ne esclude la rilevanza amministrativa, quando esso riguardi la medesima condotta posta a fondamento della misura di prevenzione.
  • La motivazione di un diniego di revoca non può fondarsi pressoché esclusivamente su una ricostruzione originaria dei fatti se l'interessato ha prodotto ulteriori risultanze potenzialmente idonee a incidere sulla ricostruzione della sua condotta; la mancata valutazione di tali elementi integra difetto di istruttoria.
  • L'acquisizione e la valutazione di testimonianze favorevoli all'interessato non impongono di disconoscere l'attendibilità di una precedente fonte dichiarativa, ma servono a verificare la completezza della ricostruzione dei fatti e l'eventuale incidenza della concitazione o della pluralità dei soggetti coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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