Cassazione Penale, Ordinanza n. 33937/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Dal testo emerge che i motivi investivano esclusivamente profili di trattamento sanzionatorio: la misura della pena irrogata, la conferma della recidiva e la decisione di escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità, perché volte a contestare valutazioni di merito già sorrette da motivazione sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze riguardavano la determinazione della pena, la recidiva e il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ambiti nei quali la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata e non affetta da vizi interpretativi. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla sentenza impugnata; la Cassazione ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la relativa valutazione di merito, perché sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a rivalutare il trattamento sanzionatorio quando la sentenza di merito abbia dato conto in modo sufficiente e non manifestamente illogico delle ragioni della decisione.
- La conferma della recidiva e il diniego della particolare tenuità del fatto, se sorretti da motivazione adeguata, costituiscono apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione salvo specifici vizi di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta necessariamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
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