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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1667/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per due furti con scasso (concorso in furti presso una rivendita di biciclette elettriche e un negozio di abbigliamento). Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di competenza funzionale, sostenendo che non rientrassero i reati tra quelli idonei a determinare la competenza del Giudice distrettuale ai sensi dell'art. 51 c.3-bis c.p.p. e che vi fosse una preesistente iscrizione presso la Procura territoriale; 2) insufficienza e vizio della valutazione della gravità indiziaria, contestando l'interpretazione delle intercettazioni e delle immagini di videosorveglianza e l'assenza di riferimenti univoci ai fatti contestati; 3) vizi nella valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo l'illogicità della conferma degli arresti domiciliari nonostante l'indagato fosse già sottoposto a misura cautelare in altro procedimento, il tempo trascorso dai fatti (2021), una presunta disparità di trattamento rispetto a un coindagato e la mancata rivalutazione della proporzionalità della misura dopo l'annullamento di altre misure cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio di competenza: la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale perdura se il delitto qualificante è stato incluso nella notizia di reato iscritta nel registro (art. 335 c.p.p.), anche se poi non si ravvisa gravità indiziaria in ordine all'aggravante; inoltre la duplicazione di procedimenti promossa da uffici diversi del Pubblico ministero non è in sè preclusa. Sui motivi relativi alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto che si trattasse di valutazioni di merito riservate al Tribunale del riesame, non sindacabili in questa sede salvo palese travisamento o omissione di prove decisive, condizioni non dimostrate dal ricorrente. È stata confermata la fondatezza della valutazione del pericolo di reiterazione criminosa atteso il coinvolgimento del ricorrente in contesti criminali articolati e i numerosi precedenti, anche recenti. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 328, comma 1-bis, codice di procedura penale

    art. 328, comma 1-bis, c.p.p.

    Riferito in relazione alla disciplina della competenza per i provvedimenti cautelari; la Corte richiama che la competenza del G.i.p. distrettuale permane quando il delitto qualificante risulti incluso nella notizia di reato iscritta nel registro

  • art. 51, comma 3-bis, codice di procedura penale

    art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    Norma richiamata nella discussione sulla fattispecie soggetta a competenza distrettuale; la Corte ritiene non ostativo il fatto che, in sede cautelare, l'aggravante non venga poi ritenuta sussistente

  • art. 416-bis.1, codice penale (originariamente art. 7 D.L. n.152/1991)

    Aggiornamento normativo dell'aggravante connessa all'associazione di tipo mafioso; la presenza dell'aggravante nella notizia di reato giustifica la competenza distrettuale anche se la sua sussistenza non è confermata in sede cautelare

  • art. 335, codice di procedura penale

    Registro delle notizie di reato: la Corte sottolinea che la competenza del giudice distrettuale si fonda sull'iscrizione nel registro previsto dall'art. 335

  • Sezioni Unite, sent. n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)

    Sez. U., sent. n. 34655/2005 (Donati)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che non è preclusa l'apertura di procedimenti diversi per la stessa persona e lo stesso fatto quando siano iniziati da uffici diversi del Pubblico ministero; è vietata solo la duplicazione dell'esercizio dell'azione penale da parte dello stesso ufficio

  • art. 616, codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale persiste quando la circostanza aggravante che giustifica la competenza sia stata iscritta nella notizia di reato, anche se in sede cautelare tale aggravante non risulti provata
  • La Cassazione non riesamina valutazioni di merito sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, salvo casi di palese travisamento probatorio o omissione di prove decisive
  • La pendenza o l'esistenza di precedenti procedimenti non impedisce automaticamente l'avvio di nuovi procedimenti da parte di uffici diversi del Pubblico ministero; la proibizione riguarda la duplicazione dell'esercizio dell'azione penale dallo stesso ufficio
  • Il numero di incolpazioni o la presenza di misure cautelari già in atto non esclude, di per sé, l'applicazione o la conferma di ulteriori misure cautelari se sussistono elementi che indicano il rischio di reiterazione o l'inserimento in contesti criminali
  • La presunta disparità di trattamento rispetto ad altri indagati non costituisce di per sé motivo sufficiente per rivedere una misura cautelare: occorre dimostrare l'identità delle posizioni soggettive e oggettive per renderla rilevante

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