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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25306/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente intervenuta e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre accolto la richiesta di escludere la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende, ritenendo insussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione; è stata quindi disposta soltanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 10 giugno 2025, ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento terapeutico, dichiarando inoltre inammissibile l'istanza di semilibertà. Contro tale provvedimento il condannato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 50, comma 2, ord. pen. Successivamente, l'interessato ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo di non essere condannato al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende; a sostegno di tale richiesta ha rappresentato di avere iniziato un percorso di recupero in comunità, già indicato nel provvedimento impugnato come necessario per una futura valutazione positiva sulla semilibertà.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, ord. pen.

    Norma evocata dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge, in relazione alla richiesta di affidamento/semilibertà; il testo non ne specifica il contenuto applicativo oltre il richiamo difensivo.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia ritualmente presentata al ricorso integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'inammissibilità deriva da rinuncia del ricorrente e non emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, può essere esclusa la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, restando ferme le spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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