Cassazione Penale, Sentenza n. 20482/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 cod. pen. (riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna) e difetto di motivazione. Sosteneva che i reati (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale) erano parte di un unico progetto di spoliazione del patrimonio della R.E.D. Retail Equipment Distribution s.p.a., attuato tra il 2009 e il 2011 mediante trasferimenti di denaro su società riconducibili al Benigni e giustificati con fatturazione fittizia; pertanto le due condanne dovevano ritenersi in continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo rimaneva nel merito e non attiene ai profili di legittimità sindacabili in Cassazione. Ha rilevato che l'istanza di continuazione non era stata proposta nel giudizio di appello e che, comunque, l'ordinanza impugnata aveva motivato nel merito ritenendo significative la distanza cronologica delle condotte e la diversità delle realtà imprenditoriali, elementi indicativi di deliberate autonome. Conseguentemente è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 23/02/2022.
Norme richiamate
violazione dell'art. 81 cod. pen.
Il ricorrente invocava l'applicazione della continuazione fra reati ai sensi dell'art. 81 c.p.; la Corte però ha ritenuto la questione sostanzialmente di merito (valutazione della unitarietà del progetto criminoso) e non ha riformato la decisione impugnata, stante l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito.
Richiamato nel contesto della possibile preclusione processuale: la Corte osserva che, pur potendo esserci questioni di preclusione, l'ordinanza impugnata ha comunque deciso nel merito, sicché la mancata proposizione dell'istanza in appello non è stata l'unica base della decisione.
Richiamato come norma che consente la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa non esclusa, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale conseguenza condannando il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata quanto alla possibile esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa, la Corte ha disposto il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La questione della continuazione (art. 81 c.p.) richiede prova o argomentazione che i reati costituiscano espressione di un unico disegno criminoso: elementi quali coincidenza di tempi, strumentalità delle condotte, identità o stretta connessione tra soggetti e finalità sono decisivi.
- In sede di Cassazione non è consentito un sindacato pieno di merito: non si possono semplicemente riproporre argomentazioni fattuali alternative; il ricorso deve fondarsi su questioni di diritto o su vizio della motivazione in termini di effettività, coerenza e congruità logica.
- È preferibile proporre l'istanza di riconoscimento della continuazione già nel giudizio di primo grado e, se del caso, in appello; la mancata tempestiva deduzione può comportare difficoltà processuali e argomenti di preclusione.
- Differenze cronologiche significative, sedi diverse di commissione e l'appartenenza a distinte realtà imprenditoriali sono indizi rilevanti per ritenere i reati come frutto di deliberazioni autonome, a meno che non sia dimostrabile in modo chiaro l'esistenza di un unico progetto criminoso.
- Bisogna sempre valutare il rischio di spese e sanzioni per ricorsi inammissibili: la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme per la Cassa delle ammende se non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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