Cassazione Penale, Ordinanza n. 31657/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la statuizione di responsabilità per furto resa nei precedenti gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto. La difesa ha dedotto vizi di motivazione, lamentando in particolare: 1) la mancanza o contraddittorietà della motivazione sulla valida esistenza della condizione di procedibilità della querela; 2) l'erronea o comunque non certa identificazione dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che dal verbale di ricezione della denuncia emergeva chiaramente la volontà della persona offesa di procedere penalmente contro il responsabile, elemento sufficiente a integrare la querela; quanto all'identificazione, ha reputato la motivazione di merito immune da censure e logicamente coerente.
Norme richiamate
Norma richiamata implicitamente dal riferimento al reato di furto per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile.
È richiamata in via sostanziale la disciplina della querela, ritenuta validamente presentata quando dalla dichiarazione della persona offesa emerga chiaramente la volontà di perseguire l'autore del fatto.
Massime di principio
- La querela è validamente proposta quando, anche a prescindere dalla qualifica formale attribuita dalla polizia giudiziaria alla dichiarazione ricevuta, dal contenuto dell'atto emerga in modo univoco la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l'autore del fatto.
- L'accertamento della sussistenza della volontà di querelarsi compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e conforme a diritto.
- Le censure sulla identificazione dell'imputato non possono trovare accoglimento in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, priva di aporie logiche e supportata da adeguato apparato argomentativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvano in una critica alla valutazione di merito già congruamente motivata, senza evidenziare veri vizi logici o giuridici.
Come è indicizzato
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