Cassazione Penale, Ordinanza n. 02271/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per il reato tributario di distruzione o occultamento di scritture contabili obbligatorie. La condotta contestata era descritta come una pluralità di episodi, posti in essere quale rappresentante legale di una società, in concorso con altri soggetti, consistenti nella distruzione o comunque nell'occultamento di fatture e scritture contabili necessarie alla ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'impresa. Con il primo motivo si denunciavano difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che il giudice di merito non avesse individuato la condotta tipica e non avesse valorizzato elementi favorevoli quali la sporadicità degli episodi, il numero limitato di fatture distrutte, il modesto risparmio d'imposta, l'esiguità dell'importo rilevante ai fini della soglia di punibilità, la collaborazione con le forze dell'ordine, l'incensuratezza e la distanza temporale dei fatti. Con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per asserita omessa risposta allo specifico motivo di appello e per la mancata valorizzazione dei suddetti indici positivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi attinenti al solo trattamento sanzionatorio, reputandolo però sorretto da motivazione sufficiente e coerente. Ha rilevato che il giudice d'appello aveva correttamente ricostruito la condotta tipica come una pluralità di episodi di occultamento o distruzione delle scritture contabili, tali da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, e aveva giustificato la pena in rapporto alla gravità dei fatti, alla loro ripetizione nel tempo e alla callidità desunta anche dalla manipolazione delle norme rilevanti. Ha inoltre osservato che la motivazione di merito aveva adeguatamente respinto le doglianze difensive, ritenendo prevalenti gli elementi valorizzati dal giudice rispetto a quelli allegati dalla difesa, con conseguente insussistenza dei presupposti per le attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte vi richiama il fatto contestato, qualificandolo come distruzione o occultamento di documenti contabili obbligatori in più episodi, idonei a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.
Le circostanze attenuanti generiche non sono state ritenute dovute, poiché il giudice di merito ha motivatamente valorizzato elementi di segno contrario prevalenti rispetto a quelli favorevoli addotti dalla difesa.
È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, le doglianze che investono la quantificazione della pena o il diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito, se la motivazione del giudice di appello è coerente e non manifestamente illogica.
- Il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche quando dia conto, con motivazione non apparente, della prevalenza di elementi negativi quali la pluralità e reiterazione delle condotte, la loro callidità e l'assenza di resipiscenza rispetto agli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
- Nel delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, ai fini della ricostruzione della condotta tipica rileva la pluralità di episodi idonei a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'impresa; la motivazione sul punto è sufficiente se individua in concreto tale impedimento e il contesto fattuale delle condotte.
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