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Sentenza

Sentenza n. 549/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato relative alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e alla retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, Sezione lavoro, entrambe passate in giudicato e regolarmente notificate all’amministrazione. La prima aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. La seconda aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999, condannando il Ministero al pagamento di euro 607,14, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni mensili al saldo. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione dell’azione esecutiva. Nel corso del giudizio ha documentato che l’amministrazione aveva dato esecuzione alla prima sentenza mediante accredito del voucher nel borsellino elettronico della carta del docente, mentre non aveva ancora corrisposto l’importo dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti in esecuzione della seconda sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla sentenza concernente la carta elettronica, poiché il beneficio era stato effettivamente accreditato alla ricorrente nel corso del giudizio. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa alla sentenza sulla retribuzione professionale docenti, accertando l’inottemperanza dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento dell’importo dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza della ricorrente e a spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inadempimento.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Costituiscono il fondamento dell’ordine di piena e integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato e della nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario e poi accreditato dall’amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL del 31 agosto 1999

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario rimasta ineseguita dall’amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il cui decorso è stato dedotto e documentato prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato nel corso del processo, la relativa domanda deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione esegue solo una parte dei giudicati azionati e permane l’inadempimento rispetto a un’altra pronuncia, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per la parte soddisfatta e accoglie la domanda di ottemperanza per la parte ancora ineseguita.
  • In presenza di una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di una somma di denaro, la mancata corresponsione dell’importo dovuto integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare il pagamento entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inerzia dell’amministrazione, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese dell’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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