Cassazione Civile, Ordinanza n. 29372/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato d'ufficio l'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché il ricorso non risultava depositato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che riguardava due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011. Tuttavia, dalla stessa ordinanza emerge che il ricorso per cassazione non era stato depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la cancelleria aveva rilasciato attestazione negativa in tal senso. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con controricorso, ha segnalato l'omesso deposito del ricorso, con conseguente improcedibilità.
Norme richiamate
depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto
il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del controricorrente
richiamati in relazione alla declaratoria di improcedibilità del ricorso
la costituzione del controricorrente non sana il mancato o tardivo deposito del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile quando il ricorso non sia stato depositato
Massime di principio
- Il deposito del ricorso per cassazione nella cancelleria della Corte entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. costituisce un onere processuale essenziale; la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione anche se la parte intimata abbia depositato controricorso e abbia comunque portato a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso.
- La costituzione del controricorrente non vale a sanare il mancato deposito del ricorso per cassazione, trattandosi di violazione di un termine perentorio.
- Quando il giudizio di legittimità si definisce in rito per improcedibilità derivante da omissione del ricorrente, quest'ultimo può essere condannato alle spese se la controparte ha svolto difese non manifestamente superflue.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29346/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29347/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29348/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29349/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29350/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29351/2022 del 10/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →