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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29372/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato d'ufficio l'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché il ricorso non risultava depositato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che riguardava due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011. Tuttavia, dalla stessa ordinanza emerge che il ricorso per cassazione non era stato depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la cancelleria aveva rilasciato attestazione negativa in tal senso. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con controricorso, ha segnalato l'omesso deposito del ricorso, con conseguente improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto

    il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del controricorrente

  • artt. 375, 387 c.p.c.

    richiamati in relazione alla declaratoria di improcedibilità del ricorso

  • art. 156 c.p.c.

    la costituzione del controricorrente non sana il mancato o tardivo deposito del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non applicabile quando il ricorso non sia stato depositato

Massime di principio

  • Il deposito del ricorso per cassazione nella cancelleria della Corte entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. costituisce un onere processuale essenziale; la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione anche se la parte intimata abbia depositato controricorso e abbia comunque portato a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso.
  • La costituzione del controricorrente non vale a sanare il mancato deposito del ricorso per cassazione, trattandosi di violazione di un termine perentorio.
  • Quando il giudizio di legittimità si definisce in rito per improcedibilità derivante da omissione del ricorrente, quest'ultimo può essere condannato alle spese se la controparte ha svolto difese non manifestamente superflue.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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