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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12319/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria confinante)

La controversia

La lite nasce da una controversia tra proprietari di fondi contigui in tema di distanze legali e servitù di veduta. I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento della violazione della distanza di un metro e mezzo dal confine prevista dall'art. 905 c.c. e la condanna della controparte alla demolizione delle opere destinate all'esercizio della veduta dal terrazzo. La controparte aveva resistito deducendo l'usucapione della servitù di veduta anche mediante una ringhiera posta sul terrazzo. La Corte d'appello aveva ammesso in secondo grado, come prova indispensabile, una foto della ringhiera richiamata nella domanda di concessione in sanatoria del 1986 ma non prodotta in primo grado, e sulla base di tale documento aveva ritenuto fondata l'usucapione della servitù; aveva inoltre dichiarato tardivo l'appello incidentale dei ricorrenti perché proposto il 2.11.2011 per l'udienza del 20.11.2011. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'ammissibilità della prova documentale nuova in appello; 2) omesso esame di un fatto decisivo e rivalutazione delle prove in ordine all'epoca di installazione della ringhiera; 3) violazione degli artt. 343, 166, 167 e 155 c.p.c. sulla tempestività dell'appello incidentale; 4) omessa pronuncia sul merito delle domande riproposte in appello incidentale; 5) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni da violazione delle distanze legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello si è attenuta al principio, elaborato dalle Sezioni Unite, secondo cui nel regime previgente dell'art. 345 c.p.c. è ammissibile la prova documentale nuova che sia indispensabile, cioè idonea da sola a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale decisiva. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché volto in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito. Ha invece ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che nei termini a ritroso, se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, il termine va anticipato al primo giorno non festivo precedente, con conseguente tardività dell'appello incidentale proposto il 2.11.2011. Sulla base dell'inammissibilità del gravame incidentale, ha dichiarato inammissibili anche i motivi quarto e quinto, poiché non vi era obbligo del giudice di merito di pronunciare sul merito di domande inammissibili. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    testo previgente rispetto alle modifiche del D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    nel regime previgente sono ammessi in appello i documenti nuovi solo se indispensabili ai fini della decisione, cioè idonei a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale decisiva; la valutazione dell'indispensabilità deve essere motivata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per censurare la violazione di norme processuali e sostanziali; nel caso concreto i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non per sollecitare una nuova valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'omessa pronuncia non ricorre quando la domanda o il motivo presupposto sia inammissibile

  • artt. 343, 166 e 167 c.p.c.

    disciplinano la proposizione dell'appello incidentale e i relativi termini a ritroso; il termine va calcolato escludendo il dies a quo e anticipando la scadenza se cade in giorno festivo

  • art. 155 c.p.c.

    nei termini a ritroso, se il giorno di scadenza è festivo, il termine si sposta al giorno non festivo anteriore

  • art. 905 c.c.

    distanza legale di un metro e mezzo dal confine

    richiamato quale parametro sostanziale per la veduta diretta verso il fondo vicino

  • art. 1061 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla servitù apparente e al suo acquisto per usucapione

  • art. 1140 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al possesso utile ai fini dell'usucapione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all'usucapione della servitù

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto per lamentare l'omessa pronuncia; la Corte ribadisce che non vi è vizio se la domanda è inammissibile

  • artt. 1027, 832, 872, 873 c.c.

    richiamati dai ricorrenti in relazione alla servitù e alle distanze legali, ma non decisivi ai fini dell'esito

  • art. 1126 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nella domanda di risarcimento danni, senza accoglimento del motivo

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell'art. 345 c.p.c., la prova documentale nuova può essere ammessa in appello solo se ha carattere di indispensabilità, ossia se è idonea da sola a definire in modo decisivo la ricostruzione fattuale controversa, senza che rilevi la negligenza della parte nella fase di primo grado.
  • Il giudizio di indispensabilità della prova nuova deve essere sorretto da motivazione, e il controllo di legittimità si arresta se il giudice di merito si è conformato al principio di diritto consolidato.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio; esso richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice contestazione del peso attribuito alle prove dal giudice di merito.
  • Nei termini computati a ritroso, la scadenza cade nel giorno cronologicamente precedente rispetto al dies ad quem nominale se quest'ultimo è festivo; non opera un rinvio al giorno successivo, perché ciò ridurrebbe il termine a difesa previsto dalla legge.
  • L'omessa pronuncia non configura vizio denunciabile quando la domanda o il motivo presupposto è inammissibile: il giudice non ha obbligo di decidere nel merito una domanda processualmente non scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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