Cassazione Civile, Ordinanza n. 32701/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un assegno bancario di importo elevato presentato all'incasso dalla società prenditrice. La società deduceva che la banca avesse omesso di pagare il titolo nei termini di legge, avesse rilasciato un c.d. "benefondi" o "pagato telefonico" e poi non avesse onorato il pagamento, avendo nel frattempo trattenuto il titolo per un periodo incompatibile con i termini di presentazione/pagamento o protesto. Sosteneva inoltre che il protesto del secondo assegno fosse avvenuto in assenza di provvista e che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere applicabili i c.d. giorni di disponibilità; assumeva anche l'omesso esame delle risultanze istruttorie e il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per verificare tempi delle operazioni e sussistenza della provvista.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha escluso l'applicabilità, al caso concreto, della disciplina dell'art. 120 TUB richiamata dalla ricorrente, perché entrata in vigore solo dal 1 novembre 2009; ha invece applicato la disciplina dell'assegno bancario, rilevando che, trattandosi di assegno pagabile a Napoli ma presentato per l'incasso a Nocera Inferiore, il termine era quello di 15 giorni previsto per l'assegno fuori piazza dall'art. 32 l. assegni, con conseguente scadenza del termine il 10 agosto 2007. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che la Corte territoriale aveva già motivato il diniego di ulteriori attività istruttorie per intervenuta rinuncia implicita della parte, che aveva chiesto la precisazione delle conclusioni senza insistere sulle istanze. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 r.d. n. 1736/1933
richiamato unitamente agli artt. 32 e 46 per la disciplina del pagamento e del protesto dell'assegno bancario.
art. 32 r.d. n. 1736/1933
individuato come norma applicabile al pagamento dell'assegno fuori piazza; il termine rilevante nella fattispecie è di 15 giorni.
art. 46 r.d. n. 1736/1933
richiamato per il termine relativo al protesto dell'assegno.
la modifica invocata dalla ricorrente, relativa alla disponibilità economica delle somme, è stata ritenuta non applicabile ratione temporis perché entrata in vigore il 1 novembre 2009.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale che delimita il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di assegno bancario, quando il titolo è pagabile in una piazza diversa da quella di presentazione, il termine per il pagamento o per il protesto va individuato secondo la disciplina dell'assegno fuori piazza, e non secondo norme sopravvenute sulla disponibilità delle somme se queste non sono temporalmente applicabili al rapporto.
- La corretta qualificazione del titolo e del luogo di presentazione è decisiva per stabilire il dies ad quem del pagamento/protesto; la parte che invoca un termine più breve deve specificare gli elementi fattuali che ne giustificano l'applicazione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica specificamente il fatto decisivo trascurato.
- La richiesta di rinnovazione o integrazione istruttoria deve essere coltivata in modo espresso e persistente nel giudizio di merito; la mancata insistenza sulle istanze istruttorie può essere letta come rinuncia implicita, precludendo la censura in cassazione.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il risultato finale è giuridicamente corretto, purché non occorra una nuova valutazione del merito.
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