Cassazione Civile, Ordinanza n. 29321/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Due soggetti avevano ceduto l'intero capitale sociale di una s.r.l. a un terzo, il quale aveva pagato solo in parte il prezzo. Essi avevano quindi promosso un giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di cessione e la restituzione delle quote. Ottenuta in primo grado la sola risoluzione, senza la restituzione perché il giudice aveva ritenuto inopponibile alla cessionaria successiva la risoluzione non trascritta/iscritta, essi avevano poi chiesto nel fallimento del cessionario la restituzione delle quote, ma il giudice delegato aveva rigettato la domanda per difetto di un titolo opponibile alla procedura e li aveva ammessi al passivo solo per il controvalore pecuniario. Nel ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 99, comma 7, l.fall. e 102 c.p.c., sostenendo che il fallimento aveva introdotto tardivamente l'eccezione relativa alla mancata trascrizione/iscrizione nel registro delle imprese; 2) omesso esame del fatto decisivo che l'ammissione al passivo del loro credito avrebbe reso opponibile alla procedura la risoluzione; 3) violazione degli artt. 45 e 72, comma 5, l.fall., assumendo che l'azione di risoluzione proposta prima del fallimento spiegasse comunque effetti verso il curatore; 4) violazione degli artt. 2188, 2643, 2651, 2652 e 2740 c.c., per avere il tribunale escluso l'opponibilità alla procedura della decisione resa nel giudizio ex art. 702-bis c.p.c. solo per mancanza di iscrizione nel registro delle imprese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione del decreto impugnato chiarendo che la questione decisiva non era tanto l'iscrizione o trascrizione della domanda e dell'ordinanza nel registro delle imprese, quanto l'assenza di un titolo giudiziale utile e opponibile alla procedura per fondare la pretesa restitutoria. Il precedente giudizio ex art. 702-bis c.p.c. aveva sì pronunciato la risoluzione del contratto, ma aveva anche respinto la domanda di restituzione delle quote per inopponibilità della risoluzione alla cessionaria successiva; pertanto non si era formato alcun giudicato favorevole ai ricorrenti sulla restituzione. Anche l'ammissione al passivo del credito non valeva a dimostrare un titolo restitutorio opponibile, né era provato che l'importo ammesso corrispondesse al controvalore delle quote anziché al prezzo pattuito decurtati gli acconti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
La censura sulla tardività di eccezioni del fallimento è stata ritenuta infondata perché, comunque, mancava un titolo opponibile alla procedura a fondamento della domanda restitutoria.
Richiamato solo come parametro della doglianza sulla pretesa tardività dell'eccezione, senza rilievo decisivo nel rigetto.
La Corte esclude che basti la sola proposizione anteriore al fallimento dell'azione di risoluzione quando il titolo invocato per la restituzione non sia opponibile alla procedura.
Richiamato dai ricorrenti per affermare l'efficacia verso il curatore dell'azione prefallimentare; la Corte non ne ricava l'opponibilità automatica della pretesa restitutoria.
Richiamato nel motivo per contestare la necessità dell'iscrizione nel registro delle imprese; la Corte precisa che la ratio del rigetto sta nell'assenza di un titolo utile e opponibile, non in un puro difetto formale.
Richiamato in relazione alla trascrizione/iscrizione degli atti, ma ritenuto non decisivo ai fini della soluzione della controversia.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla pubblicità degli atti giudiziari, ma non ritenuto dirimente.
Richiamato per sostenere l'opponibilità della domanda giudiziale trascritta; la Corte afferma che, nel caso concreto, il tema è recessivo rispetto alla mancanza di un giudicato utile sulla restituzione.
Citato nel quarto motivo come base generale della responsabilità patrimoniale, senza che ciò muti l'esito della controversia.
Procedimento sommario definito con ordinanza che aveva dichiarato la risoluzione del contratto ma respinto la restituzione delle quote; non ha creato un titolo opponibile alla procedura sulla pretesa restitutoria.
Massime di principio
- Nella domanda di restituzione di un bene o di una partecipazione sociale occorre un titolo giudiziale o negoziale effettivamente opponibile alla procedura concorsuale; in mancanza, la pretesa non può essere accolta anche se sia intervenuta una pronuncia di risoluzione del contratto.
- La sola anteriorità rispetto al fallimento dell'azione di risoluzione non basta a rendere automaticamente opponibile al curatore la domanda restitutoria, quando il giudicato formatosi abbia escluso proprio quella restituzione.
- Quando la precedente decisione ha accolto la risoluzione ma respinto la restituzione per difetto di opponibilità verso un avente causa successivo, non si forma un giudicato favorevole idoneo a fondare una nuova pretesa verso il fallimento.
- L'ammissione al passivo di un credito derivante dal rapporto risolto non prova, di per sé, la sussistenza di un titolo opponibile per ottenere la restituzione del bene, specie se non è dimostrato che l'importo ammesso corrisponda al controvalore della res.
- In sede di legittimità, la correzione della motivazione può lasciare fermo il rigetto quando il dispositivo risulti comunque corretto per la mancanza del presupposto sostanziale della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29282/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29290/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29291/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29292/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29293/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29294/2023 del 23/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →